BOCCIA: «Dobbiamo proseguire sulla strada delle riforme»
SANITÀ: «Occorre un massiccio controllo centrale»
È legge il dl AMBIENTE
Riforma del LAVORO Cosa cambia
È legge il dl AMBIENTE
Il testo si compone di tre articoli che disciplinano altrettante delicate questioni: i rifiuti in Campania, le bioshoppers e i materiali di riporto
di MariaRosaria Zappile, Area Servizi alle Imprese di Confindustria Salerno Tel. 089.200842 - m.zappile@confindustria.sa.it
É ormai legge il DL 25 gennaio 2012, n. 2, ‑ pubblicato sulla Gazzetta uffciale n. 71 del 24
marzo 2012 ‑ che reca misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
Il testo si compone di tre articoli che disciplinano altrettante delicate questioni: i rifiuti in Campania, le bioshoppers e i materiali di riporto, cui si è aggiunta una disposizione sulle modalità per attribuire ai rifiuti la caratteristica di pericolo "ecotossico" (H 14).
Le norme sui rifiuti nella regione Campania (art. 1) appaiono finalizzate al superamento delle criticità riscontrate, attraverso il corretto funzionamento degli impianti già attivi, la realizzazione di impianti di gestione anaerobica e altre disposizioni specifiche.
Uno degli aspetti che, più di altri, ha innescato polemiche e disappunto è quello in virtù del quale lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania avvenga in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania stessa e la singola regione interessata.
Inoltre, al fine di prevenire altre emergenze sul territorio nazionale è previsto che, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'Ambiente presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
All'articolo 2 è introdotta, invece, la norma sugli shopper (art. 2), la quale dispone che i sacchetti conformi alla norma UNI EN 13432:2002 possono essere impiegati fino alla definizione, con decreto interministeriale Ambiente/Sviluppo Economico, di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche. In fase di conversione legge, il termine per l'adozione di tale decreto è stato rinviato dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012.
Analoga disposizione si applica
ai sacchetti di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchetti "destinati all'uso alimentare" e ai 100 micron per i sacchetti destinati ad altri usi.
Le violazioni delle norme indicate saranno punite, a partire dal 31 luglio 2012, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo per le violazioni più gravi.
Infine, sui materiali di riporto, l'articolo 3 chiarisce che essi sono ricompresi nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo e precisa che i riferimenti al suolo contenuti nell'art. 185 si intendono riferiti anche ai materiali di cui all'allegato 2, parte IV, del D.Lgs. 152/06.
Infine, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi, si prevede che, nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 ‑ M6 e M7. Nella sostanza, si ritorna alla situazione precedente alla pubblicazione del D.Lgs. 205/2010.
|