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  Dicembre 2012

Articoli n?07
AGOSTO/SETTEMBRE 2012
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NAPOLEONE IL COMUNICATORE Intervista con l'autore del libro, Roberto Race

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO



IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO


A colloquio con un giovanissimo imprenditore che con la sua azienda intende rivoluzionare il mercato dei prodotti di bellezza


PAOLA RAMPINI
COORDINATORE OPERATIVO NAZIONALE PROGETTO LOA ITALIA LAVORO SPA

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dalla Legge Biagi (L.30/03) con l'obiettivo di disciplinare particolari situazioni lavorative, spesso confinate nel "lavoro nero", tutelando in tal modo imprese e lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale, per la specificità della prestazione corrisposta.
Questa particolare modalità di prestazione lavorativa, già presente a livello europeo soprattutto in Francia (CESU) e in Belgio (titres-services), serve quindi a regolamentare quelle forme "speciali" di lavoro caratterizzate da un residuo ambito applicativo, in quanto poste ai margini del mercato del lavoro e con un sistema di pagamento del compenso effettuato attraverso i "buoni lavoro" o "voucher" che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche copertura previdenziale e assicurativa.
Il "lavoro accessorio" nasce quindi come strumento rivolto a quei soggetti a rischio di esclusione sociale o non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne; d'altro canto è stato anche pensato per affrontare le esigenze improvvise di personale o brevi surplus di lavoro non programmabili, in qualsiasi settore produttivo ma soprattutto nei settori del turismo e del commercio, per permettere alle imprese di utilizzare ulteriore personale in maniera trasparente e garantita, senza sottoscrivere contratti e avviareveri e propri rapporti di lavoro.
Infatti, sul piano degli effetti economici, con il sistema dei buoni lavoro (c.d. voucher) i committenti corrispondono al lavoratore "accessorio" la retribuzione, versando contestualmente la contribuzione a fini previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).
Negli anni sono state apportate diverse variazioni ed integrazioni per giungere all'attuale e vigente disciplina normativa (modificata di recente dalla Riforma del mercato del lavoro con l'approvazione della L. n.92 del 28/06/12), per la quale il lavoro accessorio é previsto quale utile strumento di contrasto al lavoro sommerso, per alcune particolari categorie di lavoratori e per le attività lavorative che tradizionalmente sfuggono ad una ordinaria riconduzione a forme di lavoro regolari. Proprio l'INPS, con la circ.88/09, ha sancito che per prestazioni occasionali di tipo accessorio devono intendersi le «attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato», definite dalla norma «con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare».
Con riferimento al campo di applicazione, a seguito delle ultime modifiche della normativa, fatta eccezione per l'ambito agricolo, non esistono più categorie di prestatori di particolare riferimento, fatti salvi giovani studenti al di sotto dei 25 anni e pensionati, che possono svolgere qualsiasi attività in qualsiasi settore, anche agricolo. Le altre categorie di prestatori (percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, lavoratori parttime, ecc.) possono svolgere qualsiasi attività in qualsiasi settore, eccetto che nell'ambito agricolo (a meno che non si tratti di attività a favore di aziende con fatturato NON superiore a 7.000 euro l'anno), entro le regole di riferimento per la categoria di appartenenza.
La tipologia dei committenti é ampia e contempla sia soggetti privati sia soggetti pubblici. Il valore nominale di ciascun buono lavoro, fino ad oggi pari a 10 euro, comprende, oltre alla retribuzione, anche la contribuzione previdenziale (fino ad ora 13%) in favore della Gestione separata dell'INPS e l'assicurazione (7%) all'INAIL, oltre ad un compenso (5%) all'INPS per la gestione del servizio, per un valore netto, a favore del lavoratore, pari a 7,50 euro. A seguito della recente riforma, i valori potranno essere periodicamente aggiornati, «tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali».
Va poi ricordato che le somme percepite dal lavoratore mediante l'incasso dei voucher sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato, e per i lavoratori extracomunitari vengono conteggiate ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. La nuova norma ha inserito dei tetti ai compensi: 5.000 euro netti nel corso dell'anno solare per tutti i prestatori; 2.000 netti per singolo rapporto fra committente e prestatore (rivalutazione annuale ISTAT). L'acquisto dei buonilavoro può avvenire mediante diverse procedure:
- dopo aver effettuato l'apposito versamento su c/c postale;
- telematica (c.d. buono lavoro virtuale) accedendo al sito www.inps.it;
- presso i tabaccai abilitati dove è possibile acquistare fino a 2.000 euro di buoni lavoro per volta, con corresponsione di una commissione di 1 euro;
- presso gli sportelli bancari abilitati dove è possibile aquistare fino a 5.000 euro di buoni lavoro per volta, con corresponsione di una commissione di 1 euro ;
- presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale, con corresponsione di una commissione di 2,50 euro + IVA per operazione, fino ad un massimo di 25 voucher per volta.

Dal giorno successivo all'acquisto, e comunque subito prima dell'inizio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS il proprio codice fiscale, tipologia di attività, dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), luogo di lavoro, data d'inizio e fine della prestazione. La comunicazione potrà essere effettuata chiamando il Contact Center INPS-INAIL al numero 803164, o collegandosi con il sito www.inps.it e attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale. I buoni lavoro potranno essere incassati presso tutti i soggetti della rete presso cui sono stati acquistati sul territorio nazionale, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro. Per riscuotere il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.
Per dare maggior impulso alla conoscenza e diffusione dell'istituto del Lavoro Occasionale Accessorio e all'uso del voucher, Italia Lavoro è stata chiamata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Progetto LOA, a svolgere una puntuale e specifica azione di assistenza tecnica verso tutti i soggetti territoriali della rete della domanda e offerta di lavoro che sarà operativa fino a tutto il 2013. I dati INPS di marzo 2012 fanno registrare quota 31 Mln di voucher venduti complessivamente sul territorio nazionale, dei quali più di 15 Mln venduti nel 2011, con un incremento assolutamente imprevedibile rispetto al 2010; in ogni regione si è rilevato un incremento rilevante ed anche in Campania siamo sulla buona strada, dove siamo passati dai 150mila venduti nel 2010 ai 405mila venduti fino a marzo 2012.

Per info: dott. Aldo Corapi, Operatore Territoriale Campania Progetto LOA - Italia Lavoro SpA acorapi@co.italialavoro.it.


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