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  Dicembre 2012

Articoli n?07
AGOSTO/SETTEMBRE 2012
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VACANZA ROVINATA E RISARCIMENTO DANNI




Massimo Ambron
Avvocato avv.massimo.ambron@fastwebnet.it


Il turista che non ha potuto godere pienamente del viaggio organizzato può richiedere il risarcimento non patrimoniale dei danni da vacanza rovinata, nel caso d'inadempimento contrattuale, come previsto anche dal codice del turismo, art. 47, purché tale inadempimento non sia di scarsa importanza.
Sull'argomento è intervenuta la C.C con sentenza 11 maggio 2012 n. 7256, ribadendo che «nell'ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola, in adempimento della direttiva n. 90/314/CEE, i "pacchetti turistici", il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in senso stretto, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, e quindi, quando non vengano in rilievo lesioni all'integrità psicofisica tutelate dall'art. 32 Cost., è risarcibile, ex art. 2059 c. c». Una coppia di coniugi ha citato in giudizio il tour operator e la società cui si erano rivolti per l'organizzazione del loro viaggio di nozze, chiedendo la condanna in solido dei danni subiti per servizi non goduti e per somme sborsate durante il viaggio, compreso il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata".
Il Giudice di Pace adito ha condannato il tour operator al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. In sede di appello, il Tribunale competente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato, in solido, le due società.
La S.C. con la succitata sentenza, in primis riconduce il danno subito dal turista, consistente nel mancato godimento del viaggio quale occasione di piacere e di riposo, nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., nella sua natura di danno non patrimoniale in senso stretto, riconosciuto già dal legislatore comunitario e dalla legislazione nazionale, da ultimo dal succitato codice del turismo. Altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda la gravità del pregiudizio subito che non deve risultare di scarsa importanza, bensì deve superare la soglia minima di tollerabilità, la cui individuazione spetterà ai giudici di merito. Nel caso in questione, la S.C. ha chiarito che il superamento di tale soglia minima è da considerarsi implicito in quanto la vacanza rovinata, ossia il viaggio di nozze, corrisponde ad un evento irripetibile per i due coniugi.
Da ultimo, in tema di onere della prova è sufficiente che il turista provi l'inadempimento del tour operator o del terzo intermediario e il danno non patrimoniale in senso stretto, quale disagio psicofisico subito per il mancato godimento della vacanza. Infatti, la dimostrazione dell'inadempimento, secondo la S.C., «esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero».

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