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  Dicembre 2012

Articoli n° 01
GENNAIO-FEBBRAIO 2009
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Modelli 231, un nuovo modo di fare impresa

Transazione fiscale
e accordi di ristrutturazione


Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Un ulteriore strumento per il superamento della crisi d’impresa

Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Il D.Lgs. 12/09/2007 n. 169, e successivamente l’art. 32 commi 5° e 6° del D.L. 29/11/2008 hanno modificato l’art. 182 ter della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267) introducendo la possibilità per l’impresa in crisi di proporre una transazione fiscale collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.fall., ampliando così la possibilità di utilizzare questo strumento, precedentemente fruibile solo nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In tal modo il quadro della regolamentazione negoziale della crisi d’impresa si è arricchito di un importante elemento, che concorre ad allargare gli spazi concessi all’autonomia privata nella predisposizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis.
L’utilizzo della transazione fiscale è riservato all’imprenditore in stato di crisi, il quale può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, raggiungendo un accordo con il creditore Fisco, al fine di favorire il superamento dello stato di crisi, derogando così al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nella prospettiva e con la consapevolezza che il superamento della crisi d’impresa può concorrere anche a rafforzare l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
Possono costituire oggetto di transazione i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali ad esempio Ires, Irpef, imposta di registro, Iva, Irap, dazi di importazione e di esportazione, ecc.. Non sono invece transigibili i tributi locali non amministrati dalle Agenzie Fiscali, quali Ici, Tarsu, ecc., nonché i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Per quanto concerne l’Irap l’opinione prevalente considera anche questa transigibile. La proposta di transazione fiscale riguarda inoltre sia i crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non ancora iscritti. Per quanto concerne gli oneri accessori (sanzioni e interessi) è consentita la ristrutturazione soltanto di quelli relativi ai debiti tributari chirografari. La proposta va depositata con la relativa documentazione presso il competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, il quale entro trenta giorni, deve trasmettere al proponente una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, procedendo nello stesso termine alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso, relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario alla data di presentazione, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, rispetto al quale la transazione fiscale, si pone quale atto collegato, condividendone la finalità di favorire il superamento dello stato di crisi in cui versa l’impresa.
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