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  Dicembre 2012

Articoli n° 04
Maggio 2007
 


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Il ddl Mastella non risolve
i problemi di Santa Maria C.V.


Il ddl Mastella non risolve
i problemi di Santa Maria C.V.


Tempi biblici per la giustizia civile del tribunale sottodimensionato sia per il numero di magistrati che del personale amministrativo

Luigi CATERINO
Avvocato

La giustizia, come è a tutti ben noto, operatori e non del settore, è in Italia da sempre afflitta da carenze e disfunzioni che creano nel cittadino, che si appresta a decidere o meno se intentare un giudizio, enormi perplessità e sfiducia. Nel corso degli anni il nostro codice di procedura civile, che ricordo essere stato approvato nell'epoca fascista, con R.D. 28 Ottobre 1940 n.1443, è stato oggetto di numerosi interventi del Legislatore volti da un lato a garantirne maggiore speditezza (si pensi fra tutti all'introduzione della figura del Giudice di Pace, o all'esperienza dei Giudici onorari aggregati) e dall'altro di un maggiore adeguamento alle mutate esigenze della vita civile invogliando, se possiamo usare tale termine, il ricorso o a procedimenti più snelli rispetto al procedimento ordinario o a forme di giustizia alternative (vedi l'arbitrato). Un esempio di tali interventi è dato dalla introduzione avvenuta con la Legge 11 Agosto 1973 n.533, del processo relativo alle controversie individuali in materia di lavoro che ha introdotto un procedimento molto più snello di quello ordinario attribuendo sia un potere “di indagine” più penetrante al Giudice del Lavoro sia prevedendo esplicitamente all'art. 420 cpc che “le udienze di mero rinvio sono vietate” al fine di porre fine a quella, spesso non voluta prassi degli avvocati, i quali erano soliti chiedere un semplice rinvio procrastinando così facendo sine die l'esito del processo.
Ulteriori considerevoli interventi, sempre ai fini di offrire al cittadino una giustizia civile più efficace e meno macchinosa, si sono poi avuti con la Legge 26 Novembre 1990 n.353, la cui efficacia ha iniziato a decorrere dal 30 Aprile 1995 dopo innumerevoli rinvii, e da ultimo con l'ormai famoso “decreto sulla competitività” del Governo Berlusconi (D.L. 14 Marzo 2005 n.35, convertito con modificazioni nella Legge 14 Maggio 2005 n.80) che oltre a modernizzare il nostro processo civile, prevedendo ad esempio che le comunicazioni alle parti del giudizio di provvedimenti del giudice possono ora essere effettuate anche a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore, ha abolito lo sdoppiamento che prima vi era tra la prima udienza di comparizione (nella quale il Giudice verificava la regolare costituzione delle parti, la regolarità del contraddittorio ed altre attività) che era prevista all'art. 180 cpc e la prima udienza di trattazione, che era prevista all'art. 183 cpc (nella quale vi era la vera trattazione della causa) unificando tali due udienze in un'unica udienza prevista all'art. 183 intitolato “prima comparizione delle parti e trattazione della causa” in cui le attività che il Giudice svolgeva in due diverse udienze sono concentrate in un'unica udienza. Tuttavia lo spazio è troppo poco per riportare analiticamente tutte le modifiche apportate dal decreto sulla competitività al processo civile, ma è opportuno sottolineare come il legislatore è ancora una volta profondamente intervenuto nel tessuto processuale per trovare una soluzione alla ormai cronica situazione della giustizia in Italia.
Come se ciò non bastasse e ancor prima che si formasse un qualche orientamento sia dottrinale che giurisprudenziale sulle numerose novità o modifiche introdotte con il più volte menzionato “decreto sulla competitività”, ecco che il governo attuale decide ancora una volta di intervenire nel processo civile, anche se ancora non si può parlare di modifiche già attuate trattandosi di disegno di legge.
Peraltro, il d.d.l. Mastella recante ”Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile” non si limita a manipolare le norme sulla trattazione nel tentativo di combinare formule tecnicamente soddisfacenti, ma, secondo quanto previsto nella relazione al testo governativo, la modifica delle disposizioni processuali dovrà essere accompagnata da importanti misure straordinarie, come l'istituzione dell'”ufficio per il processo” quale struttura di supporto materiale ed umano, che consenta di razionalizzare e agevolare l'attività del magistrato e rendere più efficiente il servizio giustizia. Oppure la previsione di “filtri" per l'accesso al giudice che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possono essere trattate mediante ricorso a forme procedimentali semplificate, eventualmente avvalendosi dell'apporto della struttura dell'ufficio del processo. Ed infine la razionalizzazione ed il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili con l'utilizzo di qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale e contrattuale, qualora siano coinvolti i consumatori.
Si potrà o meno convenire, tuttavia, il fatto stesso di leggere a chiare lettere, in un testo ministeriale, che la riforma del processo non è soltanto quella del codice di rito è novità che merita di essere salutata come una sorta di ritorno alla realtà ed alla ragione. Ed infatti i tentativi di riforma del processo civile che si sono succeduti nel tempo si sono caratterizzati esclusivamente per riforme di carattere processuale, senza tener conto che la crisi della giustizia è dovuta anche alla oramai “cronica” carenza sia di magistrati che di personale amministrativo che rendono inevitabilmente lungo il nostro processo. Tali considerazioni che possono avere una valenza esclusivamente dal punto di vista teorico debbono poi scontrarsi con la realtà della provincia di Caserta, unica provincia in Italia, sfornita di sede di Tribunale, nonché della Corte di Appello o della Dia che ha nel suo territorio, così densamente popolato (tenendo conto anche della presenza dei numerosi extra-comunitari non regolarizzati) un solo Tribunale a Santa Maria Capua Vetere, per di più sottodimensionato sia per magistrati che per personale amministrativo, e cinque sezioni distaccate (Caserta, Aversa, Carinola, Marcianise e Piedimonte Matese) che certamente non riescono a sopperire alla forte domanda di giustizia da parte del cittadino ma soprattutto dal mondo delle imprese.
Ed invero in un mondo imprenditoriale in forte espansione internazionale le imprese hanno bisogno oltre che di strutture processuali snelle e facilmente accessibili, anche di velocità di decisioni che mal si conciliano con l'attuale lentezza che ogni giorno incontrano nel sistema giustizia italiano.
Ritengo, allora, che prima di procedere a riforme del processo civile bisogna procedere ad una riorganizzazione degli uffici giudiziari, secondo le dimensioni territoriali delle varie comunità oltre a potenziare gli organici degli uffici giudiziari esistenti: ne va della fiducia dei cittadini.

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