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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIO 2007
 


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Relazione programmatica di Agostino Gallozzi

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Banche, attente a non sbagliare la segnalazione

DI.CO. e tutele sociali


Banche, attente a non sbagliare la segnalazione

Gennaro STELLATO
Avvocato
g.stellato@studiolegalestellato.it

La Cassazione riconosce la risarcibilità
per il danno all’immagine

Con una recentissima sentenza, la n.12929 del 4/6/2007 la Cassazione ha enunciato un importantissimo principio di diritto riconoscendo ad una società la risarcibilità di un danno all'immagine derivante da una indebita segnalazione, da parte di un Istituto bancario, alla Centrale rischi della Banca d'Italia. Nel caso specifico, la Suprema Corte, riconoscendo la legittimità dei presupposti del caso specifico, ha in sostanza detto che, oltre ai danni patrimoniali subiti, vanno risarciti anche i danni non patrimoniali costituiti essenzialmente dal danno di immagine subito dalla società. Si tratta del caso, sempre più frequente in verità, di un mancato finanziamento ad una società derivante da una posizione di sofferenza a carico della stessa società presso la Centrale Rischi segnalata, senza alcun fondamento, da un Istituto bancario. In seguito alla predetta mancata operazione di finanziamento per la predetta causale, la società citava la banca per sentirla condannare al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso evidenziando che l'evento lesivo, costituito dall'erronea segnalazione, acquista rilievo ai fini dell'immagine dell'ente che, in virtù di ciò, non è più la stessa rispetto alla situazione antecedente l'inserimento in quanto, a causa di detto inserimento, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante dalla segnalazione della cosiddetta sofferenza. In sostanza il danno non patrimoniale deriva dalla considerazione esclusivamente negativa conseguente all'erronea segnalazione che nasce in tutti coloro i quali ne vengono a conoscenza. A prescindere dal ragionamento seguito dai Supremi Giudici, acquista particolare importanza l'enunciazione del principio secondo il quale ad una società che venga a trovarsi nella condizione di non poter ottenere un finanziamento in seguito all'erronea segnalazione, oltre al danno patrimoniale subito venga riconosciuto un danno all'immagine. Riconoscimento che nei tempi attuali vale forse più del danno patrimoniale stesso. Certamente la misura del risarcimento dipenderà da ulteriori fattori relativi alla società stessa non essendo ovviamente quantificabile secondo parametri oggettivi e quindi, come è scritto nella sentenza, in misura equitativa. Il principio, però, è veramente importante e dovrebbe costituire un deterrente per quelle banche che operano con superficialità procedendo alle segnalazioni in modo troppo rapido e senza riscontri. Ed anche una forma di “vendetta” tardiva per chi troppo spesso ha subito danni rilevanti ed irreversibili tenendo conto dell'immediatezza del danno rispetto ai tempi per eliminare gli errori commessi.
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