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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIO 2007
 


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Relazione programmatica di Agostino Gallozzi

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La Direttiva Macchine
stabilisce il livello minimo di sicurezza

a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - ISPESL

di Daniele CIONCHI
Tecnologo Ispesl
danielecionchi@libero.it

Cosa è cambiato dopo l’entrata in vigore
del DPR 459/96


Per inquadrare meglio quali sono le differenze prima e dopo l'entrata in vigore del DPR 459/96, è importante vedere come cambiano le responsabilità. Nel vecchio sistema normativo l'articolo 7 del DPR 547/55 imponeva al fabbricante l'obbligo di produrre macchine sicure, diversamente se questo veniva disatteso determinava un reato al momento della commercializzazione. Questa responsabilità del fabbricante veniva sempre più a ridursi nella fase in cui la macchina era inserita nell'ambiente di lavoro non seguita da adeguate istruzioni per l'installazione, la manutenzione, la regolazione. In questo modo la responsabilità si trasferisce sempre in modo maggiore all'utilizzatore, cioè al datore di lavoro. Il datore di lavoro, secondo il DPR 547/55, inserendo la macchina nell'ambiente di lavoro si assumeva pertanto integralmente la responsabilità relativa alla sicurezza della stessa, al suo corretto uso e alla sua manutenzione, dovendo inoltre fornire al lavoratore ogni informazione sul corretto impiego. Possiamo affermare che per il vecchio sistema normativo le macchine per essere considerate sicure dovevano rispondere all'articolato del DPR 547/55 e allo stato dell'arte dell'epoca, ciò che noi chiamiamo legislazione previgente. Il lavoratore anche nel vecchio sistema era responsabile dell'uso proprio della macchina e del mantenimento della stessa in efficienza, compresi naturalmente, i dispositivi di sicurezza. Le indicazioni per l'uso proprio della macchina erano più da considerarsi fornite dal datore di lavoro che dal fabbricante, non essendo la macchina corredata da un manuale d'uso dettagliato e standardizzato. Il nuovo sistema legislativo è caratterizzato dalle Direttive di Nuovo Approccio nate intorno agli anni 1984-85. In particolare la Direttiva Macchine considera, come primario, l'obiettivo di raggiungere un livello minimo di sicurezza (requisito essenziale), rinviando poi alle norme armonizzate la descrizione dei metodi tecnici per conseguirlo. Le Direttive Europee sono obbligatorie ma vanno inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico, attraverso il recepimento nazionale. Le norme armonizzate invece non sono obbligatorie e il fabbricante è libero di scegliere il riferimento normativo che preferisce. Ma l'adozione nella progettazione di queste norme armonizzate gli garantirà la «presunzione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza» contenuti nell'Allegato I della Direttiva, conferendo così a tali norme l’mportanza di garantire la presunzione di conformità della macchina alla Direttiva. In caso contrario se il fabbricante non utilizzerà una norma armonizzata dovrà però dimostrare di aver applicato e raggiunto un livello di sicurezza superiore a quello garantito da tali norme. La macchina secondo la nuova filosofia della sicurezza è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione. Una macchina nuova realizzata in conformità alla Direttiva Macchine è contrassegnata dal marchio CE ed accompagnata da un libretto d'uso e manutenzione e dalla Dichiarazione di Conformità. I compiti del datore di lavoro sono correlati alle indicazioni di uso corretto fornite dal fabbricante nel libretto d'uso e manutenzione, pertanto ricade su di lui la responsabilità del corretto impiego della macchina. La Dichiarazione di Conformità rilasciata dal fabbricante è la dichiarazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza estremamente vincolante per lo stesso; qualora infatti un lavoratore utilizzando correttamente una macchina secondo le istruzioni del manuale d'uso ne rimanga danneggiato, il fabbricante ne risponderà direttamente. Nel caso in cui in un ambiente di lavoro sia stata installata una macchina nuova, marcata CE, munita del libretto d'uso e manutenzione, l'Analisi del Rischio Intrinseco è stata già effettuato dal fabbricante, il datore di lavoro non deve fare altro che seguire le istruzioni del manuale d'uso e manutenzione. La responsabilità della sicurezza della macchina nuova, sempre nel caso di un uso corretto, rimane per 10 anni al fabbricante. Al datore di lavoro resta solo il compito di effettuare la Valutazione del Rischio Ambientale e Comportamentale. Non si può però escludere in assoluto dalle responsabilità il datore di lavoro se le macchine da lui utilizzate dovessero risultare difformi dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le macchine CE è infatti importante individuare se le carenze riscontrate possono essere definite “palesi” (già manifeste in sede di utilizzo) o “occulte” (ad esempio progettuali non riscontrabili da un esame visivo o dal normale uso della macchina). Infatti se le carenze sono “palesi” si prefigurano delle responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell'utilizzatore (datore di lavoro).

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