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  Dicembre 2012

Articoli n° 5
GIUGNO 2006
 

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Il mercato delle opere digitali tra privacy e copyright

Rosario IMPERIALI

La protezione dei contenuti informativi
on line non può spingersi fino a disconoscere la centralità dell’individuo

Si fa sempre più complicato trovare la giusta mediazione tra la tutela del diritto d’autore e i diritti alla conoscenza e alla privacy


Srodurre informazione, diffonderla e proteggerla: ecco il paradigma della moderna “società dell'informazione”. Ognuna di queste azioni è un pilone portante della nostra era: eventuali crepe o mancanze ne minerebbero l'ossatura. Ne sanno qualcosa le majors del mercato multimediale, pronte a disseminare le proprie opere per il globo e, allo stesso tempo, molto sensibili alla necessità di contrastare efficacemente la piaga della pirateria mondiale.
La recente emanazione del decreto legislativo 140/2006 - che completa il quadro di attuazione delle direttive comunitarie sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - offre lo spunto per un'analisi e critica sulle tendenze evolutive che emergono nel campo della protezione delle opere digitali: la rivoluzione tecnologica in atto rende sempre più complessa la mediazione tra la tutela del diritto d'autore e i diritti con esso configgenti, quali il diritto alla conoscenza e il diritto alla privacy.
Mercati tradizionali - Nei mercati tradizionali, il diritto d'autore è bilanciato da alcune primarie libertà degli utenti: chiunque acquista legalmente libri, film o cd musicali può prestarli a un amico o rivendere la sua copia “usata”. I diritti delle majors si esauriscono, infatti, con la prima immissione in commercio dei prodotti e non si estendono ai mercati secondari. Inoltre, l'utente può riprodurre l'opera su altri supporti per scopi non commerciali; ad esempio, per ascoltare un brano musicale sul lettore CD dell'automobile. Il diritto alla “copia privata” è un risvolto della libertà di accesso alle informazioni e garantisce, anche, la possibilità di una fruizione anonima dell'opera e, quindi, la privacy del consumatore.
Mercato digitale - Il consumatore del cyberspazio ha margini di fruizione ben più ridotti di chi acquista off line: non può copiare il brano musicale scaricato legalmente on line, né rivenderlo dopo il download. Diritto alla copia privata e “principio di esaurimento” non sono compatibili con le caratteristiche di intangibilità e ubiquità proprie dell'ambiente digitale. Il nuovo quadro normativo che emerge dall'attuazione delle direttive comunitarie sul copyright - in particolare, la 29/2001 e la 48/2004, recepite entrambe nel corpo della legge sul diritto d'autore - attribuisce una patente di legalità alle tecniche di antifurto digitale. Ai detentori dei diritti d'autore, infatti, è stata riconosciuta la facoltà di impiegare misure tecnologiche di protezione del copyright - i cosiddetti digital rights management o DRM - consistenti in dispositivi “antiaccesso”, “anticopia” o “antitrasmissione” che precludono all'origine alcune libertà di fruizione che gli utenti vantano sui mercati tradizionali. Tali restrizioni tecnologiche sono presidiate da sanzioni amministrative e penali a carico di chi elude un DRM (ad esempio “splittando” il segnale della pay-tv su più apparecchi televisivi).
Deriva tecnologica - A ben vedere questa legittima tutela, se praticata senza riconoscere la primazia dell'individuo, produce alcune criticità. I DRM incarnano un'esigenza di incorporazione del principio legale nella tecnologia. Eppure, grazie al monopolio dei grandi produttori, i DRM, di fatto, hanno creato uno standard mondiale di fruizione delle opere che supera e si sostituisce al principio legale. In questo modo, la volontà del produttore multinazionale, tradotta in talune condizioni generali di contratto da lui stesso predisposte, diviene immediatamente eseguibile: disattivare il file musicale al momento della copia, garantisce quell'autotutela privata e istantanea (del copyright?) che gli ordinamenti giuridici occidentali hanno sottratto ai singoli, rimettendola nelle mani di un giudice che decide se c'è stata copiatura illecita, chi ha copiato e cosa. Con la tecnologia dei DRM, invece, tutto questo non occorre più, bypassando con un sol colpo le decisioni dei parlamenti e dei tribunali.
Diritti dei consumatori - Talvolta, le restrizioni d'uso delle opere digitali non vengono portate a conoscenza degli utenti: non è infrequente che dopo l'acquisto di un cd musicale, si scopra di poterlo ascoltare solo su alcuni supporti e non su altri. Ecco, allora, che l'altro pilone della società dell'informazione, quello della divulgazione informativa, viene in soccorso sotto un diverso profilo. Non tanto e solo come circolazione di un bene economico (l'informazione multimediale) bensì soprattutto come conseguimento di conoscenza (trasparenza dell'informazione commerciale). Non a caso, il nuovo codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) vieta la commercializzazione di prodotti che non riportino - in forme chiaramente visibili - determinate indicazioni, comprese quelle relative alla destinazione d'uso e fruizione. Un DRM che limiti, all'insaputa dell'utente, l'interoperabilità dei supporti di fruizione, rende illegale la commercializzazione dell'opera e ne autorizza il ritiro dai circuiti di distribuzione.
Data Protection - Un altro profilo critico della tutela dei diritti economici sull'informazione è rappresentato dalla privacy degli utenti: le misure tecnologiche di protezione rendono identificabili e tracciabili tutti gli usi in rete di materiale “marchiato”. Il download musicale è sorvegliato da guardiani tecnologici e registrare i comportamenti on line degli utenti significa anche prevederne le abitudini future e poterle condizionare. La profilazione sui modelli di consumo dei contenuti digitali non può avvenire a scapito dei diritti degli utenti. Essa richiede trasparenza informativa e meccanismi di protezione adeguata dei dati personali.
In definitiva se, da un lato, è legittimo ammettere che il decoder di una pay-tv o i dispositivi anticopia di un cd musicale consentano a gestori di rete e fornitori di contenuti di controllare la distribuzione di musica e film a richiesta o in abbonamento - fruibili su computer, dispositivi portatili o periferiche di rete - un tale potere va controbilanciato con un adeguato sistema di garanzie: la tutela della privacy dell'utente internet - e, più in generale, dei fruitori delle opere multimediali - è il vero banco di prova su cui misurare la “tenuta” del copyright internazionale nel rispetto degli altri diritti fondamentali riconosciuti dal Legislatore comunitario.

Avvocato
riccardo.imperiali@imperiali.com

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