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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2010
 
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La D.I.A. È sostituita dalla S.C.I.A.? Intenti apprezzabili, chiarezza poca

LICENZIAMENTO per molestie sessuali

La D.I.A. È sostituita dalla S.C.I.A.? Intenti apprezzabili, chiarezza poca

Una grande novità che potrebbe accelerare gli interventi ma molti aspetti restano ancora fumosi


Luigi D'Angiolella Avvocato
studiodangiolella@tin.it

La recente Legge n. 122/2010 ("misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica") è il solito pot-pourri di disposizioni in diverse materie. Ha creato subito interesse l'art. 49, comma IV bis, che riformula l'art. 19 della Legge n. 241/90 sostituendo la "dichiarazione di inizio attività" (D.I.A.) con la "segnalazione certificata d'inizio attività" (S.C.I.A.). La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. in tutte le norme nazionali e regionali nella quale risulta citata ed è una accelerazione notevole dei tempi. In pratica, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipende solo dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atto amministrativo a contenuto generale per il quale non sia previsto alcun limite o contingentamento complessivo, è sostituito dalla S.C.I.A., che deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà, nonchè dall'attestazione di tecnici abilitati relativi ai requisiti e presupposti per l'avvio dell'attività. Con la S.C.I.A. l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di sessanta giorni, può adottare provvedimenti in cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione eventuale degli effetti dannosi. Una grande novità, quindi, che accelera gli interventi. Le prime letture del testo, confortate anche dalle dichiarazioni degli stessi relatori della legge, sono state nel senso che la S.C.I.A. è applicabile in materia edilizia. Sennonché, perplessità sono nate dal fatto che la norma non
dichiara espressamente una modifica del D.P.R. n. 380/2001 che disciplina la D.I.A. in materia edilizia, tanto che da più parti si invoca almeno una circolare esplicativa. Ma, al di là delle preoccupazioni espresse, si deve ritenere che in materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la S.C.I.A. sostituisce certamente la D.I.A. prevista dal D.P.R. n. 380/2001. Va tenuto conto, infatti, che, seppure la materia edilizia non attiene strettamente "alla tutela della concorrenza" come previsto a sostegno della introduzione della S.C.I.A. dal comma 4-ter dell'art. 49, ma al governo del territorio, non v'è dubbio che l'attività edilizia è attività di impresa fondamentale per l'economia; la S.C.I.A., secondo la formulazione dell'art. 19, va corredata (se del caso) da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, che rappresenta un esplicito riferimento all'edilizia; inoltre la disciplina della D.I.A. richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la S.C.I.A.. Più controversa, a limite, è l'applicabilità della S.C.I.A. in sostituzione del permesso di costruire, in quanto essa riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti. Ci si chiede, allora, perché non sia stato chiarito esplicitamente che la norma riguardi anche i provvedimenti edilizi. In realtà, in Italia la modifica del territorio è sempre vista come un terreno minato che espone a critiche, e che ha portato, si deve ritenere, a tale testo "trattenuto". Mai come in questo caso, però, la mancanza di chiarezza rischia di far maggior danno e di non produrre la spinta all'economia che la legge vorrebbe realizzare.
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