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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2007
 


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Cartelle esattoriali, garanzia costituzionale per la notificA

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Cartelle esattoriali, garanzia costituzionale per la notificA

Gennaro STELLATO
Avvocato
g.stellato@studiolegalestellato.it

La Cassazione stabilisce il termine
di decadenza per la riscossione

Qualunque cartella esattoriale, qualunque sia la ragione della sua emissione, deve essere resa nota al contribuente entro un termine certo

Il legislatore regionale vuole ridurre l’impatto degli impianti produttivi nei Comuni sprovvisti di piano

La questione del termine di decadenza per la notifica di cartelle esattoriali o, come si definiscono, di semplice pagamento, è arrivata spesso all'attenzione della Suprema Corte.
La querelle ha sempre riguardato essenzialmente il termine entro il quale deve essere notificata la predetta cartella.
Da una parte l'Amministrazione Finanziaria che ha sempre sostenuto la tesi del termine di prescrizione decennale e, dall'altra, i contribuenti che optavano per un termine molto più breve. Recentemente è intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 667 del 15/1/2007, ha stabilito importanti principi sull'interpretazione della questione. La sostanza della vertenza posta all'attenzione dei Giudici era quella se l'art. 25 del dpr 29/9/1973 n. 602, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, determinasse un termine di decadenza - quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario- per la notifica della cartella esattoriale in ogni ipotesi di riscossione, oppure se il predetto termine si applicasse solo nei casi di riscossione conseguente ad accertamento. La Suprema Corte ha stabilito che il termine di decadenza deve valere per ogni tipo di riscossione.
Si tratta di una decisione importante anche in relazione al rilevante contenzioso ancora pendente sul punto e delle eventuali vertenze che potrebbero sorgere. La questione era nata, come sempre, dall'impugnazione di una cartella da parte di un contribuente che sosteneva la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di procedere avendo superato il termine entro il quale la norma consentiva tale via. Dopo le decisioni delle Commissioni Provinciali e Regionali la questione veniva quindi sottoposta all'attenzione della Cassazione che decideva in linea di principio nei termini prima precisati.
Analizziamo nel dettaglio il ragionamento della Corte. Come è noto «la legittimità della pretesa erariale è subordinata alla notificazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria della cartella di pagamento al contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, secondo quel principio di certezza delle situazioni giuridiche, specie se consistenti in prestazioni onerose per il cittadino, di rilievo costituzionale. Tale esigenza è stata riaffermata e chiarita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del dpr 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art 36 bis del dpr n.600/1973, ed è stata fatta propria dal legislatore che, modificando il predetto articolo 25, ha stabilito che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede a pena di decadenza entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis; b) dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36 ter; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio».
La vertenza riguardava appunto l'applicazione dei diversi termini in relazione alla natura dell'iscrizione a ruolo. La Corte ha rigettato l'impostazione della tesi dell'Amministrazione sia sotto il profilo sostanziale che letterale. Sotto il primo perchè si è sancito che «all'attività di riscossione, per la sua particolare incisione sulle situazioni patrimoniali dei contribuenti, si applicano soli i termini decadenziali, posti da disposizioni che, quando ne sono state private, hanno dato luogo ad interventi della Corte Costituzionale». Sotto il profilo letterale, atteso che l'art. 25 già citato non pone alcuna distinzione al riguardo, limitandosi a stabilire con formula ampia ed omnicomprensiva, che qualunque cartella esattoriale, quale che sia la ragione della sua emissione, qualunque sia il ruolo sulla base del quale essa sia emessa, deve essere portata a conoscenza del contribuente entro un termine certo, posto a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei contribuenti.
Tale tesi è stata poi confermata dalla nuova formulazione della norma che ha stabilito appunto tre diversi termini per la notifica delle cartelle a seconda che le stesse siano originate da attività di liquidazione o di accertamento.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, riguardante anni di imposta 1993 e 1994, con ruoli esecutivi nel 1999 e consegnati nel 2001, si è stabilito che il termine per la notifica era di quattro mesi e, non avendo l'Amministrazione rispettato tale termine, è stata confermata la decadenza della stessa dalla riscossione.
È evidente che il principio sancito in questa recente sentenza è importante in relazione al caso specifico cui va applicato anche perchè le modifiche intervenute in sede legislativa, anche in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, hanno ormai chiarito il punto.
Tuttavia va detto che le vertenze in corso riferite a situazione maturate prima della riforma sono ancora moltissime, e andranno analizzate singolarmente tenendo appunto conto del principio sancito dalla Suprema Corte. Si tratta di un contributo di estrema chiarezza che dovrebbe indurre Concessionari ed Amministrazione a verificare sostanzialmente tutte le vertenze in corso ed eliminare quanto, secondo la corretta interpretazione, appare illegittimo mettendo la parola fine ad annose vertenze che condizionano pesantemente la vita di cittadini ed imprese che, per anni, vivono sotto la spada di Damocle dell'eventuale ed improvvisa cartella di pagamento riferita a vecchie annualità o pregresse situazioni.

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