Cartelle esattoriali, garanzia costituzionale per la notificA
Dall’indennitÀ
di anzianitÀ al TFR
previdenzializzato
ResponsabilitÀ sanitaria e conciliazione
Profili generali
del contratto di distribuzione
internazionale
Dall’indennitÀ
di anzianitÀ al TFR
previdenzializzato
Lorenzo IOELE
Titolare della Cattedra di Diritto della Previdenza sociale
Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
La finanziaria 2007 ha stravolto il Trattamento di Fine Rapporto soprattutto per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti
Si tratta di un trasferimento di liquidità epocale poichè da una stima della Confindustria esso riguarderà circa 23mila imprese
La legge finanziaria 2007 ha previdenzializzato il Trattamento Fine Rapporto (TFR), un istituto retributivo previsto a favore dei lavoratori in occasione della cessazione del rapporto di lavoro che trova la sua origine in disposizioni, ormai antiche (DL luog. n. 112/1919; RDL n. 1825/1924), le quali avevano istituito, per i soli impiegati, la indennità per la cessazione del rapporto di lavoro computata sulla base dell'ultima retribuzione percepita e degli anni di anzianità.
L'evoluzione della normativa di tale istituto è stata lunga, e talvolta tormentata, così come la ricostruzione della sua natura giuridica (premio di fedeltà, risarcimento per la perdita del lavoro, prestazione previdenziale, retribuzione differita), invero dibattuta negli anni sino all'arrestarsi definitivo con l'entrata in vigore della legge 297/1992 che istituiva il TFR in luogo dell'indennità di anzianità. In sintesi il processo è stato caratterizzato dall'estensione del diritto a tale indennità anche alla categoria operaia ed a tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresi licenziamenti per colpa e dimissioni volontarie (v. contrattazione collettiva corporativa, art. 2120 c.c., legge 604/1996; Corte Cost. n. 75/1968). Giova rammentare che in quel periodo storico venne istituito presso l'INPS il Fondo per l'indennità agli impiegati (rdl n. 5/1942 e l. n. 1251/1942) presso il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare le quote di indennità di anzianità, di tempo in tempo maturate, in modo da garantire il suo pagamento, un obbligo cui il datore di lavoro poteva sottrarsi accendendo, a favore del lavoratore, una polizza assicurativa apposita.
Fu emanata, poi, la l. 297/1982, all'esito del dibattito degli anni '70 sulla necessità di contenere gli automatismi retributivi che aveva comportato l'esclusione degli aumenti di contingenza scattati dopo il 31/1/1977 dal calcolo dell'indennità di anzianità (v. legge 91/1977, accordo 26/1/1977; Corte Cost. n. 141/1980) ed una richiesta di referendum abrogativo.
Tale legge istituì il TFR (e relativo Fondo di garanzia presso l'INPS) che - a differenza dell'indennità di anzianità - è collegato all'evoluzione della retribuzione del lavoratore in quanto determinato in base a quote annuali della retribuzione percepita. Per un verso, dunque, si definisce la caratteristica di retribuzione differita dell'indennità in questione con un divenire della sua quantificazione collegata alla storia del rapporto di lavoro; per altro verso permane - come per il passato - la sua natura di credito nei confronti del datore di lavoro che conserva la disponibilità finanziaria dei relativi importi utilizzandoli per l'esercizio dell'impresa.
La finanziaria 2007 ed i decreti attuativi (v. dd. min. lav. 30 gennaio 2007, entrambi pubblicati sulla G.U. n. 26/2006) stravolgono il sistema soprattutto per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti.
Tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che non abbiano già espresso la propria volontà di conferimento del TFR (anche in precedente rapporto di lavoro) dovranno effettuare una scelta tra il conferimento del TFR a Fondi di previdenza complementare ed il suo mantenimento presso il datore di lavoro, attraverso la compilazione di un apposito modulo con scelta da effettuare entro il 30 giugno 2007 e con obbligo del datore di lavoro di una preventiva informativa.
Nel primo caso dovrà essere versato al Fondo di previdenza prescelto sia la quota di TFR maturanda dall'1/7/2007, sia la quota di TFR maturata dalla data di adesione al 30/6/2007; nel secondo caso, ove il datore di lavoro occupi almeno 50 dipendenti il TFR, maturato dall'1/1/2007, non potrà essere trattenuto dallo stesso datore di lavoro ma diventa un contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR ex art. 2120 c.c. gestito dall'INPS per conto dello Stato.
La quota di TFR di cui trattasi si trasforma in un contributo previdenziale con applicazione delle specifiche disposizioni in tema di accertamento riscossione e sanzioni. Nel caso in cui il lavoratore non effettui alcuna scelta il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturando dall'1/7/2007 alla forma pensionistica prevista contrattualmente o aziendalmente, ovvero istituita in ambito regionale oppure, in via residuale, ad un apposito Fondo di previdenza complementare costituito presso l'INPS e denominato Fondinps.
Ad eccezione dell'ipotesi in cui il datore di lavoro occupi meno di 50 addetti ed il lavoratore scelga di lasciare presso di lui il TFR, ormai la relativa disponibilità finanziaria è stata sottratta al sistema delle imprese e convogliata presso la previdenza complementare ovvero presso l'INPS (Fondo ex art. 2120 o Fondinps). Si tratta di un trasferimento di liquidità epocale poiché da una stima della stessa Confindustria esso riguarderà circa 23mila imprese. A fronte di tali maggiori oneri finanziari sono previste agevolazioni a favore delle imprese che sono costrette a conferire il TFR (v. commi da 764 a 766 dell'art. 1).
É interessante sottolineare che il Fondo ex art. 2120 dovrà operare con il sistema della ripartizione nel senso che i contributi ex TFR verranno utilizzati non per essere capitalizzati ma per fare fronte ai pagamenti delle prestazioni correnti, mentre le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate, potranno essere utilizzate per gli interventi individuati nell'elenco 1 allegato alla legge.
Il TFR pur restando oggetto di una relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore è stato sostanzialmente previdenzializzato in quanto i relativi oneri graveranno sul sopra citato Fondo secondo il criterio della ripartizione e le risorse rinvenienti dalla contribuzione versata dai datori di lavoro, costituenti un risparmio dei lavoratori, potranno essere utilizzate per una serie di attività che hanno ben poco a che fare con la loro tutela previdenziale.
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