Cartelle esattoriali, garanzia costituzionale per la notificA
Dall’indennitÀ
di anzianitÀ al TFR
previdenzializzato
ResponsabilitÀ sanitaria e conciliazione
Profili generali
del contratto di distribuzione
internazionale
Profili generali
del contratto di distribuzione
internazionale
Maurizio GALARDO
Avvocato
info@galardoventuriello.it
Il contratto di distribuzione nei processi
di internazionalizzazione delle imprese
Con il contratto internazionale di distribuzione, un produttore/concedente si obbliga a fornire con continuità determinati prodotti ad un rivenditore/concessionario il quale si obbliga a sua volta ad acquistarli. In capo al rivenditore/concessionario nel paese straniero, graverà l’onere di fare adeguata promozione, per dare continuità alla vendita, agendo in nome proprio, per proprio conto e naturalmente a proprio rischio. Il territorio di riferimento può essere identificato da un’intera nazione o più spesso con un’intera area geografica omogenea, nella quale il concessionario diviene importatore (importer of record). Nella redazione del contratto sarà opportuno definire dettagliatamente il ruolo del concessionario ed i contorni della concessione in divenire. Le obbligazioni di norma riferibili al venditore, soggetto che deve fornire l’assistenza post vendita e assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni locali, sono tutte riconducibili al concessionario che assume nel paese di riferimento il ruolo di venditore del prodotto in concessione. Sarà opportuno affidare al concessionario la gestione di un territorio proporzionato alle sue effettive capacità imprenditoriali; questi potrà essere designato come unico distributore dei prodotti contrattuali (exclusive dealer), oppure affiancato al concedente, che si riserva la possibilità di effettuare vendite dirette (sole dealer), o ancora posto in competizione con un numero limitato di concorrenti, tutti parte della rete distributiva (back up approach). Il profilo relativo alla disponibilità dello stock è specificamente regolabile sia da un punto di vista civilistico che sotto l’aspetto fiscale, mediante l’apposito contratto di consignement stock, di derivazione anglosassone, con il quale il cedente trasferisce i beni in un deposito appartenente al cliente, dove la merce rimane di proprietà del cedente sino al momento dell’eventuale prelievo da parte del cessionario, secondo le proprie esigenze produttive e finanziarie. É prassi commerciale unire al regolamento contrattuale un allegato che riepiloghi i termini e le condizioni di fornitura e resa della merce al fine di precisare quale sarà la suddivisione degli oneri di trasporto e dei costi accessori (assicurazione, fiscalità doganale ecc.). Per la determinazione del prezzo si rinvia generalmente ad un apposito listino posto a corredo del contratto, espresso in valuta; è fondamentale identificare inoltre, i mezzi di pagamento e le garanzie bancarie da prestare all’esportatore per il pagamento degli stock ordinati dal concessionario. Quando un prodotto importato dal concessionario è caratterizzato da un marchio o da un brevetto, nel contratto dovranno essere precisati tutti gli obblighi e i divieti che graveranno in capo al concessionario.
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