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  Dicembre 2012

Articoli n?02
MARZO 2012
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PROJECT FINANCING: nuove opportunitÀ


Nel Decreto Sviluppo si incentiva l'iniziativa progettuale privata reintroducendo il diritto di prelazione per il promotore in caso di aggiudicazione da parte di diverso soggetto


Luigi D'Angiolella
Avvocato studiodangiolella@tin.it Conf

La Legge 12.07.2011, n. 106 di conversione del c.d. Decreto Sviluppo, presenta novità che non hanno avuto in tema di project financing il dovuto risalto.
L'operatore che vi abbia interesse, può proporre ora alla P.A. la realizzazione in concessione o in leasing finanziario di un'opera pubblica (o di pubblica utilità) anche se questa non sia inserita negli strumenti di programmazione dell'Ente, reintroducendo il diritto di prelazione per il promotore in caso di aggiudicazione da parte di diverso soggetto. Questi, in sintesi, gli aspetti procedimentali di maggior rilievo.
L'operatore (che assume la veste di proponente) potrà presentare all'Amministrazione un progetto preliminare di opera pubblica accompagnato da una bozza di convenzione, dal piano economico‑finanziario asseverato con le caratteristiche del servizio e della gestione.
Tale proposta dovrà essere corredata dalle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 T.U. Appalti e di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali nonché dalla cauzione di cui all'art. 75 T.U. Appalti (pari al 2% del prezzo dell'opera) e, infine, da una dichiarazione di impegno a prestare, nel caso di indizione della successiva gara, una cauzione di importo non superiore al 2,5% per complessivo valore dell'investimento. Presentata la proposta, l'Amministrazione entro tre mesi ne valuta l'interesse pubblico e inserisce l'opera negli strumenti di programmazione che diviene di pubblica utilità (con tutte le conseguenze di legge, anche ai fini della destinazione dell'area e dell'eventuale procedura espropriativa).
Il progetto preliminare approvato viene messo a gara per l'affidamento in concessione; alla gara viene invitato il proponente che assume, così, la veste di promotore. Nel bando si specifica che il promotore può esercitare il diritto di prelazione per cui, se non risulta aggiudicatario, può esercitarlo entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, accettando le condizioni offerte dall'aggiudicatario il quale avrà diritto al rimborso (a carico del promotore che esercita la prelazione) delle spese per la predisposizione dell'offerta (2,5% del complessivo valore dell'investimento).
Se il promotore non aggiudicatario decide di non esercitare la prelazione (perché, ad esempio, ritiene l'investimento eccessivamente oneroso) avrà diritto al rimborso delle spese per la predisposizione della sua offerta (2,5% del complessivo valore dell'investimento).
Come si vede, la ratio della norma è quella di incentivare l'iniziativa progettuale privata (e non solo quella puramente economica), anticipando in capo all'operatore privato lo studio di fattibilità dell'opera e il progetto preliminare che potrà individuare anche interventi non inseriti nel piano delle opere pubbliche del'Ente, e dunque con maggior spazio all'idea imprenditoriale. Il privato dunque viene visto non solo come quello che "mette i soldi" , ma come effettivo imprenditore che rischia con un'idea propria se si sposa con l'interesse pubblico. Non sembra poco.

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