Riforma del Lavoro e crediti verso la PA: lo STRABISMO del GOVERNO
Il sindaco UNICO
Il sindaco UNICO
Il legislatore ha rafforzato nelle società a responsabilità limitata la autonomia negoziale dei soci affidando all'atto costitutivo la predisposizione dei controlli, sia di gestione, sia di revisione legale dei conti e attribuendo tale funzione ad un organo monocratico
Antonio Bianchi
Avvocato, Studio Bianchi avvbianchi@studioavvbianchi.com
La legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità per il 2012) ha introdotto sostanziali modificazioni sulla
composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali, in vigore dal 1° gennaio 2012: invero, vengono disposte notevoli modiche al sistema dei controlli di legalità e di revisione contabile nella s.r.l., nella quale salva diversa previsione statutaria il sindaco unico diviene il modello di controllo ordinario, confermandosi per le s.p.a. il sistema di controllo di legalità e di revisione contabile già in vigore precedentemente secondo la forma collegiale.
Invero, per le società a responsabilità limitata il nuovo testo dell'art. 2477 c.c. dispone che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione dei conti. Salva diversa opzione statutaria, l'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina di detto organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria nel caso in cui il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.; oppure se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti: in tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
L'obbligo di nomina del sindaco cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico. Il legislatore ha rafforzato nelle società a responsabilità limitata la autonomia negoziale dei soci affidando all'atto costitutivo la predisposizione dei controlli, sia di gestione, sia di revisione legale dei conti e attribuendo tale funzione ad un organo monocratico.
Numerose le varianti convenzionali: può disporsi che le funzioni di controllo e di revisione siano in ogni caso obbligatorie (anche al fuori, cioè, dei casi previsti dalla legge); può disporsi che dette funzioni di controllo siano affidate ad un organo collegiale (per il quale si applicherà la disciplina dettata per la spa); può stabilirsi altresì che le due funzioni siano affidate separatamente a due organi di controllo (sindaco unico o collegio per il controllo di gestione), revisore persona fisica o società di revisione per il controllo dei conti; potrebbe, infine, lo statuto rimettere alla volontà dei soci di volta in volta la decisione relativa a quale tipo di controllo effettuare.
La modifica apportata dal legislatore è sicuramente idonea a conferire maggiore flessibilità alla s.r.l., disponendo, altresì, che lo stesso organo di controllo possa esercitare il ruolo di organismo di vigilanza ex legge 231/2001. L'organo di controllo monocratico nella s.r.l., investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione, può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Per le s.p.a. nulla è mutato, rimanendo l'organo di controllo e di vigilanza nella sua originaria composizione collegiale i cui poteri compiti e funzioni sono disciplinati negli artt. 2403 e 2403‑bis c.c..
È pertanto escluso che possa nominarsi in siffatto modello societario il sindaco unico.
|