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MAIL dei dipendenti: la Cassazione dice sì al controllo
MAIL dei dipendenti: la Cassazione dice sì al controllo
L'accertamento non è vietato solo se effettuato ex post dal datore di lavoro e diretto alla tutela del patrimonio aziendale
Massimo Ambron
Avvocato avv.massimo.ambron@fastwebnet.it
Sempre più frequenti sono le sentenze che ribadiscono il divieto da parte del datore di lavoro di
controllare la posta elettronica dei propri dipendenti e il loro diritto alla riservatezza.
La Corte di Cassazione civile sezione Lavoro, con interessante sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012, ha precisato però che tale divieto viene a cessare quando il controllo si verifica ex post. Infatti, il controllo da parte del datore di lavoro sulle strutture informatiche aziendali, nella fattispecie della posta elettronica del dipendente, non si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (divieto generale di installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano lo scopo di controllare a distanza l'attività dei lavoratori), qualora l'attività di controllo del datore sia diretta ex post ad accertare eventuali comportamenti illeciti e posti in essere dallo stesso dipendente in violazione degli obblighi fondamentali di fedeltà e riservatezza.
L'accertamento di eventuali violazioni rende legittimo l'eventuale licenziamento.
Fatto.
Il dipendente di una banca impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli in quanto accusato di aver divulgato a terzi estranei notizie riservate tramite email. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo il controllo eseguito dal datore non contrastante con l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e rilevando, nel merito che il ricorrente con piena consapevolezza aveva violato l'obbligo di segretezza e correttezza dei dipendenti ex art. 2104 c.c., facendo venire a cadere
l'elemento fiduciario tra società e dipendente. La sentenza di primo grado veniva confermata anche in appello.
La S.C., rigettando il ricorso proposto dal dipendente, ha ritenuto legittimo il licenziamento fondato su prova raccolta tramite il controllo delle mail, in quanto il datore ha compiuto il suo accertamento ex post, ovvero dopo l'attuazione del comportamento imputato al dipendente, quando erano emersi di fatto circostanze e/o elementi tali da procedere ad un'indagine retrospettiva.
Secondo la S.C. il controllo difensivo eseguito dal datore non si incentrava sull'adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era diretto a verificare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'azienda nei confronti di soggetti terzi.
Nel controllo della posta elettronica del suo dipendente si ravvisa il diritto del datore di tutela del proprio patrimonio aziendale, costituito dal complesso dei beni cui si affianca anche l'immagine esterna dell'azienda.
Il controllo delle mail, infatti, non rientra nella fattispecie dei controlli disciplinati all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, poiché l'attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali da parte del datore di lavoro «non verteva sull'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, bensì era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'istituto presso terzi».
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