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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2011
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Ricerca: disco verde per il CREDITO di IMPOSTA

Anche i PLUSVALORI sulle partecipazioni si riallineano

Ricerca: disco verde per il CREDITO di IMPOSTA


Esclusi dal beneficio i laboratori interni delle poche imprese virtuose del nostro Paese


Alessandro Sacrestano
Comitato Nazionale Fisco di Confindustria

Semaforo verde delle Entrate al credito d'imposta, previsto dal DL Sviluppo, a favore delle imprese che finanziano attività di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca. Con apposito provvedimento del 9 settembre scorso, infatti, il Fisco ha chiarito modalità e termini di fruibilità del bonus.
Successivamente, con Risoluzione n. 88/E/2011, l'agenzia ha anche istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus, ribadendo alcune peculiarità degli incentivi riconosciuti in forma di credito d'imposta.

Alcuni cenni sul bonus

L'agevolazione, come detto, sostiene i progetti di ricerca commissionati in outsourcing a: Università, statali e non statali, e Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 20062009, nonché dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana); organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2. Come si legge dalla relazione illustrativa al decreto istitutivo del bonus, la quota di ricerca affidata ai predetti enti rappresenta circa il 20% degli investimenti in R&S sostenuti dalle imprese che, in genere, commissionano lavori finalizzati ad obiettivi conoscitivi di nuove metodiche o di nuovi mercati. Anche tale dato, comunque, testimonia come in effetti la ricerca esternalizzata corrisponda solo ad una parte marginale delle attività implementate dalle imprese che, in genere, preferiscono utilizzare strutture e ricercatori interni, anche per garantirsi il necessario know how abbinato alla conoscenza specifica delle peculiarità dell'impresa.
A conti fatti, invece, i laboratori interni realizzati dalle poche imprese virtuose del nostro Paese sono lasciati a bocca asciutta dal provvedimento in esame. Non è confortante come notizia, soprattutto in considerazione del fatto che l'effetto "crisi" che, oramai, attanaglia pesantemente il nostro tessuto produttivo trova come unico antidoto la sola propensione del medesimo tessuto ad allargare gli investimenti in R&S ma, verosimilmente, quelli che nascono dall'interno delle aziende.
Va, comunque, sottolineato che gli enti di cui sopra potranno sviluppare le attività commissionategli anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre strutture di ricerca, anche private, che posseggano, però, un equivalente livello scientifico di qualifica. Il bonus è limitato ai soli investimenti realizzati nel biennio 2011‑2012. L'incentivo, però, come ricorda il provvedimento direttoriale, copre la sola quota di spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 20082010. La fruizione dell'incentivo, comunque, sarà consentita, per ognuno dei periodi di imposta agevolabili, in tre tranche annuali di pari importo, e andrà ad aggiungersi alla già ordinaria deduzione delle spese sostenute dal reddito d'impresa conseguito nell'esercizio.
L'Agenzia ha espressamente sottolineato che l'utilizzo dell'incentivo dovrà avvenire attraverso compensazione orizzontale sul modello F24, a scomputo di altri debiti che non abbiano, però, natura di contributo previdenziale o premio per l'assicurazione contro gli infortuni. Più nel dettaglio, il comunicato ha evidenziato che la compensazione è esclusa nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h)‑ter e h)‑quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative rispettivamente a:

1. contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

2. contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3. premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

4. altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;

5. credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. La data utile per l'utilizzo in compensazione è quella del giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale. Quanto all'importo dell'agevolazione, il contributo è attribuito nella misura del 90% della spesa incrementale.
Alla misura il decreto garantisce: 55 milioni di euro per l'anno 2011; 180,8 milioni di euro per l'anno 2012; 157,2 milioni di euro per l'anno 2013; 91 milioni di euro per l'anno 2014. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione, anche se lo stesso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, infine, che il bonus non è soggetto al limite annuale di compensazione di euro 250.000. Il codice tributo A pochi giorni di distanza dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale si dava il via alla fruibilità dell'incentivo a partire dall'anno in corso, il Fisco appone, poi, un ulteriore tassello alla concreta utilizzazione in compensazione dell'agevolazione: la comunicazione del codice tributo da utilizzare nella sezione a credito del modello F24.
Con la pubblicazione della Risoluzione ministeriale n. 88/E (datata 12 settembre), l'Agenzia comunica che per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus ricerca, nei limiti, termini e condizioni previste dalla norma, è operativo il codice tributo 6835, denominato «Credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
A questo punto, dato per realizzato un investimento incrementale, il godimento del credito poteva avvenire già dal 12 settembre stesso, visto che nel Comunicato del 9 settembre il Fisco ha avvertito che la data utile per l'utilizzo in compensazione è quella del giorno successivo alla realizzazione dell'investimento incrementale. Si ricorda che per investimento incrementale che, in effetti, è l'unica parte agevolabile dell'investimento la norma di agevolazione intende la sola quota di spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008‑2010. Come detto, il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione "Erario" del modello di pagamento F24, nella colonna "Importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "Importi a debito versati". Quanto all'anno di riferimento da indicare nel modello, la Risoluzione avverte che esso è valorizzato con l'anno d'imposta in cui il credito è maturato.
A tal riguardo, corre l'obbligo di ricordare che la fruizione dell'incentivo è consentita, per ognuno dei periodi di imposta agevolabili (2011/2012), in tre tranche annuali di pari importo, andandosi ad aggiungersi alla già ordinaria deduzione delle spese sostenute dal reddito d'impresa conseguito nell'esercizio.
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