Anche i PLUSVALORI sulle partecipazioni si riallineano
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Benché, sotto il profilo dell'equilibrio tributario, il provvedimento in questione sia assolutamente meritorio, il meccanismo tecnico prescelto non appare convincente
É importante rimarcare che il nuovo riallineamento
è consentito, non solo quando il maggior valore deriva da operazioni fiscalmente
neutrali (fusioni, scissioni, ecc.), ma anche quando scaturisce dalle classiche operazioni "realizzative" Marco Fiorentino
Fiorentino Associati - Synergia Consulting Group marcofiorentino@studiofiorentino.com
L' articolo 23 comma 12 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 (la "Manovra correttiva") ha introdotto una rilevante novità fiscale per le holding (o subholding) di partecipazione, che danno luogo ad operazioni di riassetto partecipativo (fusioni, scissioni, scorpori, ecc.) ovvero acquisiscono, sia per il tramite di ramo di azienda, che direttamente, partecipazioni in imprese operative. Prima di entrare nel merito delle nuove norme, è opportuno fare un inquadramento generale del tema.
Il sistema tributario italiano, in linea di principio, considera tutte le operazioni di finanza straordinaria (quali scissioni, fusioni, conferimenti, ecc.) fiscalmente neutrali, nel senso che i maggiori (o minori) valori che tali operazioni fanno emergere, non sono riconosciuti ai fini fiscali (artt.172‑173‑175‑176‑177 DPR 917/86 TUIR).
Ciò comporta che, ad esempio, gli avviamenti, che solitamente emergono nei conferimenti d'azienda o nelle fusioni, non sono fiscalmente rilevanti per la conferitaria o per la incorporante, e , conseguentemente, il loro ammortamento non è ammesso in deduzione, determinando il noto fenomeno del disallineamento civilistico fiscale.
Tale principio generale è tuttavia derogabile "a pagamento", essendo consentito il riallineamento tra valori civilistici e fiscali, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva (di IRES ed IRAP), avente misura diversa (12‑14‑16%) a seconda dell'ammontare da "riallineare" (art.176 TUIR). In buona sostanza, pagata la tassa, si elimina il gap fiscale e, tornando all'esempio precedente, si dà rilevanza fiscale e quindi deducibilità, all'ammortamento dell'avviamento. Con l'art.15 comma 10 del decreto legge 29 novembre 2008, il nostro Legislatore, bontà sua, ha poi migliorato le condizioni di fruibilità di tale agevolazione "a pagamento", stabilendo che, laddove il disallineamento riguardi particolari voci del bilancio (avviamento, marchi), versando l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16%, la deduzione di queste poste dell'attivo immateriale può avvenire in 9 anni, anziché in 18 (come previsto invece dall'art.103 TUIR) .
Tutta la sopra descritta disciplina, però, regola solo i casi in cui i maggiori valori sono iscritti autonomamente nei bilanci di esercizio delle società beneficiarie, a titolo di avviamento, marchi od altre attività fisse, materiali o immateriali. Nulla viene previsto invece, nell'ipotesi in cui i maggiori importi, emergenti dai riassetti partecipativi, sono allocati alle partecipazioni.
Tipico è il caso della holding Alfa, che incorpora la sua subholding Beta, la quale possiede, a sua volta, solo una partecipazione nella società operativa Gamma, dove l'eccedenza tra valore contabile della partecipazione Beta (annullata nel bilancio di Alfa per effetto della fusione) ed il suo patrimonio netto (tecnicamente qualificabile come avviamento e similari), viene allocata ad incremento del valore contabile della partecipazione Gamma, ereditata da Beta.
In tale scenario, secondo la legislazione ante Manovra correttiva, l'incremento di valore della partecipazione Gamma nel bilancio di esercizio di Alfa, non è fiscalmente riconosciuto, né in alcun modo affrancabile, in quanto riferito a poste del bilancio (partecipazioni) espressamente escluse, sia dal riallineamento ordinario, che da quello accelerato. Con un paradosso. Se, tornando all'esempio, la fusione non avesse ad oggetto Alfa e Beta, ma Beta e Gamma (od addirittura Alfa, Beta e Gamma), l'avviamento (autonomamente iscrivibile nel bilancio della incorporante) potrebbe essere invece affrancato. Stesso avviamento, ma in un caso, non si può affrancare, né dedurre, nell'altro sì. La nuova norma mette fine a questo "buco" fiscale, consentendo il riallineamento a pagamento (nella misura del 16%) dei maggiori valori delle partecipazioni, iscritte nel bilancio di esercizio a seguito operazioni straordinarie, e riferibili ad avviamento, marchi d'impresa od altre attività immateriali. É importante rimarcare che il nuovo riallineamento è consentito, non solo quando il maggior valore deriva da operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, ecc.), ma anche quando scaturisce dalle classiche operazioni "realizzative". Si intendono per tali le operazioni fiscalmente riconosciute, come l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda dove tra gli elementi attivi vi deve essere anche la partecipazione di controllo ovvero l'acquisto diretto della partecipazione di controllo.
Il nuovo riallineamento è ovviamente subordinato al rispetto di alcune condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi di partecipazioni di controllo, così come definite, per coloro che
adottano i principi contabili italiani, dall'art.24 e ss. del DLGS 127/91 e per le imprese IAS Adopter, dai relativi principi contabili. Inoltre, per effetto di tali partecipazioni, la controllante deve essere tenuta a redigere il bilancio consolidato ed in tale bilancio, i maggiori valori delle suddette partecipazioni devono risultare iscritti, in modo autonomo, come avviamento, marchi d'impresa od altre attività immateriali.
In buona sostanza, il riallineamento è consentito, purché vi sia un bilancio (in questo caso, quello consolidato), che esponga in modo specifico la "causale" immateriale del maggior valore. Il riallineamento è un'agevolazione "a regime", ma può riguardare anche operazioni effettuate nei periodi di imposta precedenti al 2011, ed in tal caso, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a cura della società avente causa nell'operazione.
L'affrancamento del maggior valore della partecipazione, tuttavia, non produce l'effetto di elevarne il costo fiscale, che rimane agganciato alle regole ordinarie, ma ha come conseguenza il riconoscimento fiscale in capo alla controllante, delle attività immateriali autonomamente iscritte nel bilancio consolidato. Ciò vuol dire che la controllante continuerà a mantenere il disallineamento sulla partecipazione, ma potrà dedursi extra contabilmente (probabilmente con la tecnica delle variazioni in diminuzione) l'ammortamento virtuale dell'eccedenza affrancata.
Da cui dovrebbe conseguire che, nel caso di vendita della partecipazione affrancata, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza fiscale sarà determinata, seguendo le regole del TUIR previste per la specifica operazione, mentre l'ammortamento extracontabile del maggior valore continuerà secondo il piano originario in capo alla controllante cedente. Benché, sotto il profilo dell'equilibrio tributario, il provvedimento in questione sia assolutamente meritorio, il meccanismo tecnico prescelto non appare convincente, perché in realtà consente non già l'affrancamento del bene, bensì del suo sottostante. E ciò che circola tra le imprese non è il sottostante, ma il bene stesso. Si paga, in sostanza, per un beneficio a lungo termine, il cui utilizzo è del tutto sganciato dalla sorte dell'oggetto da cui promana. Si spera che dal previsto decreto di attuazione arrivino (su tale punto come su altri, relativi, ad esempio, all'interferenza della Pex Legislation) i chiarimenti e le interpretazioni che, né la Relazione Governativa alla Manovra correttiva, né la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n.41/E, hanno fornito.
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