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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2011
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NovitÀ in materia EDILIZIA: l'art. 5 della Legge 160/2011

PRESCRIZIONE dell'azione di responsabilitÀ nei confronti degli amministratori

NovitÀ in materia EDILIZIA: l'art. 5 della Legge 160/2011


Un deciso passo in avanti verso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure

Luigi D'Angiolella
Avvocato studiodangiolella@tin.it

Con il D.L. n. 70/2011, convertito in Legge il 12.07.2011 con il n. 106 in G.U. n. 160 del 12.07.2011, sono state introdotte importanti novità in materia edilizia che possono essere di sicuro interesse per i lettori di questa rubrica. Innanzitutto è stato reintrodotto, non senza polemiche, il silenzio assenso sulle richieste di permesso di costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Il termine è di 90 giorni, e di 180 per le città oltre i 100mila abitanti. Ciò sempre che le disposizioni regionali non siano più favorevoli.
Si tratta sicuramente di un deciso passo in avanti verso la semplificazione delle procedure, introducendosi un istituto che, a volte osteggiato, cerca però di suscitare attenzione e istruttorie più veloce per gli Uffici, i quali devono dunque pronunciarsi senza dilazioni e con tempi certi. Si aggiunga, poi, che il decreto sviluppo conferma che la segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, si applica senza alcun dubbio anche agli interventi edilizi precedentemente compiuti con la DIA.
Altra importante novità attiene alla possibilità di trascrivere nei registri immobiliari i contratti di trasferimenti di diritti edificatori, (c.d. cessioni di cubatura).
Tale precisazione legislativa finalmente conferisce certezze ad un diffuso modello contrattuale e anche ad evitare contenziosi. In passato le cessioni di cubatura o il trasferimento di diritto edificatorio avvenivano allo stesso modo, ma la difficoltà di far rientrare in un preciso modello contrattuale e notarile tale fenomeno ha portato a complicazioni che invece avrebbero dovuto essere eliminate. Ulteriore tassello della riforma che sicuramente troverà adesione tra gli imprenditori in Campania è il comma VIII dell'art. 5 che specifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici attuativi. Si
dispone infatti, che non è necessaria la cosiddetta VAS (Valutazione Ambientale Strategica) qualora il PUA non comporti varianti rispetto al piano urbanistico comunale che già sia stato sottoposto a tale adempimento. Sono moltissime infatti le situazioni che negli anni si sono rallentate, se non bloccate, perché le amministrazioni comunali imponevano la VAS anche per i piani strettamente attuativi degli strumenti generali che già avevano avuto questo tipo di valutazione.
Si evita così un'inutile duplicazione e un rallentamento che ha portato all'abbandono di importanti procedure urbanistiche, scoraggiate dalla complessa macchina burocratica che impone la VAS. I commi da 9 a 15 dell'art. 5 hanno lo scopo di attivare la politica di riqualificazione urbana e agevolazione di interventi di ristrutturazione edilizia di immobili dismessi e razionalizzare il patrimonio esistente, demandando alle Regioni il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.
Il comma 14 contiene una clausola di cedevolezza, prevedendo che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle regioni a Statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale o al 10% della superficie coperta per gli edifici abitati ad uso diverso.
Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia. Si può dire che con la L. 160/2011 nell'edilizia il Governo stia tentando di smuovere il pantano e di concedere agli imprenditori, ma anche ai semplici cittadini, idonei strumenti di accelerazione.
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