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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2011
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NovitÀ in materia EDILIZIA: l'art. 5 della Legge 160/2011

PRESCRIZIONE dell'azione di responsabilitÀ nei confronti degli amministratori

PRESCRIZIONE dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori


La pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare il capitale sociale e imporre l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., è idonea a far decorrere il termine di prescrizione di 5 anni

Maurizio Galardo Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello
info@galardoventuriello.it

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 25/05/2010, ha stabilito che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il patrimonio sociale è divenuto insufficiente per il soddisfacimento dei creditori e con decorrenza dal momento in cui tale insufficienza si è palesata o si è resa oggettivamente conoscibile, attraverso ad esempio la lettura dei bilanci depositati, avendo essi anche la funzione di rendere nota ai terzi la situazione economica della società.
Questo principio non subisce deroghe, neanche nelle ipotesi in cui la società sia stata dichiarata fallita e la relativa azione di responsabilità sia esercitata dal curatore fallimentare per conto di tutto il ceto creditorio ex art. 146 L. Fall. il quale comprende le due azioni ordinarie ex artt. 2392 e 2394 cod. civ..
A tal proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che i creditori sociali con la dichiarazione di fallimento perdono la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità, la quale sarà appunto esercitata dal Curatore fallimentare; tuttavia essi restano soggetti agli effetti della prescrizione maturata medio tempore, in quanto la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione (Cass. N. 14961/2007). É stato inoltre precisato che nelle ipotesi di fallimento della società, la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni, può anche essere anteriore alla dichiarazione di fallimento, presupponendo soltanto che la insufficienza del patrimonio sociale, intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto, o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società, sia oggettivamente conoscibile dai creditori.
Pertanto al fine di valutare se l'azione di responsabilità sia stata promossa tempestivamente occorre individuare il momento in cui il patrimonio della società si è rivelato insufficiente a soddisfare i debiti sociali e il momento in cui questa insufficienza si è resa conoscibile da parte dei creditori sociali.
Dunque la pubblicazione del bilancio rende conoscibile la condizione economica della società, in quanto la pubblicazione ha proprio questa funzione, essendo i bilanci consultabili da chiunque abbia interesse.
Il Tribunale ha evidenziato inoltre, che nel caso di specie la mancata pubblicazione dei bilanci successivi, in uno alle risultanze negative dell'ultimo bilancio depositato, costituiscono evidenti sintomi della situazione in cui si trovava la società. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la perdita risultante dall'ultimo bilancio depositato, con conseguente azzeramento del capitale sociale, aveva messo i creditori sociali nella condizione di rendersi conto delle difficoltà economiche che la società attraversava, per cui essi avrebbero dovuto far valere le loro ragioni creditorie prima della dichiarazione di fallimento della società, con conseguente prescrizione dell'azione promossa dalla Curatela.
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