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  Dicembre 2012

Articoli n° 07
AGOSTO/SETTEMBRE 2010
 
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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001


Il Tribunale di Milano ha dichiarato la non punibilità della società Impregilo S.p.A., per il reato di aggiotaggio avendo la stessa adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001


Maurizio Galardo Avvocato
Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it

I Giudici Ambrosiani, con la sentenza del 17.11.2009, hanno dichiarato la non punibilità della società Impregilo S.p.a.
in relazione al reato di aggiotaggio di cui all'art. 2637 cod. civ. consumato dal Presidente del C.d.a. e dall'Amministratore Delegato, per aver diffuso notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse da società del gruppo, ritenendo che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non fossero il frutto di un errato modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, ma che dovessero invece addebitarsi esclusivamente al comportamento dei vertici della società, risultato in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. Com'è noto il D.Lgs. 8/6/2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in dipendenza della commissione di alcuni reati consumati da parte di soggetti funzionalmente collegati all'ente, così prevedendo, l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di una serie di sanzioni, alcune delle quali possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività dell'ente. La responsabilità "amministrativa" della società si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica autore della violazione. Per i reati commessi da soggetti in "posizione apicale" il Decreto introduce, poi, una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, il quale va esente da qualsiasi conseguenza solo se riesce a dimostrare che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad
un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo (art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001). Nella sentenza che si commenta e che rappresenta uno dei casi giurisprudenziali più importanti sul tema, il Tribunale di Milano è giunto ad escludere la responsabilità della Società per i reati commessi dai vertici, rilevando che il modello organizzativo adottato dalla stessa era corretto nel prevedere il concorso degli uffici nella predisposizione di informazioni delicate, quali quelle relative ai ricavi futuri prevedibili, ma che era stato eluso dai vertici della società, i quali avevano fornito informazioni alla stampa seguendo un iter anomalo risultando così palesemente provata l'elusione delle norme di comportamento contenute nel medesimo modello organizzativo. I Giudici Ambrosiani, evidenziano inoltre che il rispetto delle procedure previste dal modello organizzativo, che affidavano agli uffici della società preposti alle valutazioni finanziarie e allo studio delle operazioni di mercato, l'elaborazione dei comunicati, avrebbe impedito agli imputati di attuare il loro proposito di "rassicurare" il mercato e di "abbellire" il bilancio in danno degli investitori. In passato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1774/08 aveva condannato un'altra società ad una pena pecuniaria per la mancata adozione del modello e l'amministratore delegato a risarcire la stessa dei danni da quest'ultima subiti per l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo. Queste sentenze rappresentano dunque un chiaro segnale che la magistratura ha dato circa la necessità per le imprese di provvedere alla predisposizione del modello organizzativo.
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