Il richiamo all’etica
per scongiurare il declino
Legge Finanziaria,
le agevolazioni in pillole
Legge Finanziaria,
le agevolazioni in pillole
Per dare impulso agli investimenti il legislatore ha attivato gli strumenti finanziari idonei
a favorire lo sviluppo attraverso interventi mirati
a cura dii Francesca ZAMPARELLI
Il Quadro normativo per il sostegno delle imprese messo a punto dall'estensore della legge Finanziaria 2007 si presenta articolato e finalizzato, sostanzialmente, a sviluppare i comparti strategici del Sistema Produttivo Nazionale.
Le politiche di crescita indicate dal Governo e recepite dal Parlamento sono indirizzate al superamento dei problemi strutturali che hanno compresso la performance dell'economia del Paese a partire dagli anni novanta ad oggi.
Per fronteggiare la perdita di competitività, il legislatore ha agito prevalentemente sulla riduzione del costo del lavoro, mentre per dare impulso agli investimenti ha attivato quegli strumenti finanziari ritenuti idonei a favorire lo sviluppo attraverso interventi mirati, compresi gli incentivi per la ricerca e l'innovazione.
La rivisitazione del credito d'imposta per gli investimenti potrà rappresentare un volano importante per rimettere in moto meccanismi virtuosi nelle aree depresse del Paese. Tuttavia occorrerà che gli obiettivi che il quadro normativo della manovra si prefigge, non vengano resi difficilmente attuabili da un sistema a maglie strette che, nei fatti, l'amministrazione finanziaria potrebbe mettere in atto. In altre parole, i risultati attesi dall'attuazione della normativa sul nuovo credito d'imposta potrebbero essere condizionati dalla prassi ministeriale (decreti, circolari, direttive, ecc) e da quella operata dagli organi dell'amministrazione finanziaria (a seguito di direttive delle agenzie delle entrate, pareri, interpelli.)
Si riportano alcuni dei principali strumenti agevolativi previsti dalla Finanziaria.
Credito d'imposta per gli investimenti
Il comma 271 dell'art. 1, della Finanziaria, introduce un regime agevolativo, nella forma del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.
Il bonus è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (per la Regione Campania queste sono pari al 50% in ESL per le piccole imprese, 40% in ESL per le medie e 30% in ESL per le grandi) e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali destinatarie dell'agevolazione;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Gli incentivi fiscali alla ricerca
Attraverso le disposizioni messe a punto dalla legge Finanziaria 2007, potranno essere concessi incentivi fiscali alle imprese per gli investimenti e i costi sostenuti in ricerca e innovazione. Per quanto riguarda le definizioni di "ricerca industriale" e "attività di sviluppo precompetitivo", nel primo caso si intende la ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze, utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Per attività di sviluppo precompetitivo, invece, si fa riferimento alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi.
Il credito sarà concedibile alle imprese per 3 anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. La misura dell'agevolazione è elevabile al 15% qualora i costi di R&S siano riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti Pubblici di ricerca.
I costi su cui poter calcolare il credito d'imposta non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. L'efficacia dell'agevolazione concessa è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
Anche se il beneficio fruito dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, tuttavia il credito d'imposta non concorre alla formazione di reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.
Agevolazioni fiscali, aggregazioni e conferimenti aziendali
I commi da 242 a 249 dell'art. 1 prevedono riconoscimenti ai fini fiscali dei valori iscritti, nel limite di 5 milioni di euro, in conseguenza delle operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008.
In particolare per le società per azioni, le società in accomandita per azioni le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale (fusione o scissione) effettuate nei suddetti anni, si considera riconosciuto, ai fini fiscali - il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto di imputazione in bilancio del disavanzo da con cambio. L'ammontare complessivo non dovrà eccedere il suddetto limite di 5 milioni di euro. Le disposizioni in esame, si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino: esclusivamente imprese operanti da almeno 2 anni; imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti all'operazione, nelle condizioni che consentano il riconoscimento fiscale.
Al contrario, le suddette posizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni: facciano parte dello stesso gruppo societario; siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero, siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.. L'applicazione delle disposizioni in esame è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza preventiva di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212 al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti.
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