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Articoli n° 10
DICEMBRE 2009
 


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Casistica tipica del diritto di accesso agli atti

Cosa rischia il lavoratore infedele


Casistica tipica del diritto
di accesso agli atti


La possibilità di acquisire gli atti cosiddetti privati come i progetti e i pareri legali

Luigi D’Angiolella
Avvocato
studiodangiolella@tin.it

Una delle maggiori conquiste, che ormai possono dirsi acquisite nel nostro ordinamento, è quello della possibilità di accedere - da parte di chiunque abbia interesse - ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.
La legge 241 del 1990, anche sotto questo profilo, ha introdotto una solida cultura di trasparenza che ormai è propria sia dei cittadini sia dei funzionari pubblici.
Eppure, a distanza di quasi 20 anni, ancora si registrano difficoltà interpretative in fattispecie particolari.
Una di queste è la possibilità di acquisire presso una Pubblica Amministrazione non un documento amministrativo, quanto un atto privato e spesso le incertezze comportano un grande dispendio di energia e tempo.
Non sempre è facile, sia per i cittadini che per le imprese, conoscere atti di natura privata che sono utili, ad esempio, per impostare una difesa oppure una pratica edilizia.
Talvolta la risposta delle PP.AA. è che certi documenti sono “riservati” perché non sono atti amministrativi in senso stretto.
Senonché va sempre più affermandosi l’orientamento del Giudice Amministrativo ed anche del Tribunale campano (cfr. TAR Campania Sez. V, 20 novembre 2008 / 24 novembre 2008, n. 19981) secondo cui la natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per “documento amministrativo” soggetto alla disciplina della predetta legge si intende «ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
Talvolta le stazioni appaltanti, per le medesime ragioni, negano l’accesso anche agli elaborati progettuali, categoria di atti privati ben più complessa anche perché involge il diritto di autore oltre che quello alla riservatezza.
Sul punto, la questione è stata risolta dal Legislatore, che ha introdotto una norma speciale nell’ambito del T. U. degli Appalti ( D.Lgs. 163/2006) , all’art. 13, che disciplina l’accesso agli atti di gara sia in ordine ai tempi che alle modalità dell’ostensione di tali particolari documenti.
D’altra parte si afferma il principio previsto già dall'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, secondo cui «deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».
Una ulteriore categoria di atti privati di cui è dubbio se possa ritenersi pieno ed indiscusso il diritto di accesso, attiene ai pareri legali, resi alle Amministrazioni dai loro consulenti e che, in qualche maniera, concorrono a formarne la volontà.
In genere, i pareri resi in relazione a contenziosi sono sottratti all’accesso, mentre non lo sono quelli che rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso, in quanto non è solo la natura dell’atto a giustificarne la segretezza, ma la funzione che l’atto stesso svolge nell’azione dell’Amministrazione (TAR Sardegna II sez. n°38/ 09)
Insomma, va sempre più affermandosi la cultura della trasparenza che poi si traduce in una amministrazione più giusta e imparziale, secondo il precetto dell’art. 97 della Costituzione.
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