L'INNOVAZIONE FISCALE PRESUPPOSTO DELLA CRESCITA
CERTIFICAZIONE E COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PA
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI
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CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI
ANTONIO PILUSO
Dottore Commercialista Presidente Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
La Regione Campania al fine di favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati residenti in Campania, in condizioni lavorative continuative, stabili e durature, ha approvato, in attuazione dell'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, l'avviso pubblico per la concessione, sulla base di un plafond di 20 milioni di euro, di incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese di 20 milioni di euro, di incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno assunto o assumono nuovi dipendenti trail 14
maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
La concessione del credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi che seguono l'assunzione di lavoratori molto svantaggiati. Nonostante il fine "nobile" perseguito dalla Regione non si può fare a meno di porre in evidenza taluni aspetti "controversi" dell'iniziativa.
In primis, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente a fronte di un incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
Tale condizione si pone chiaramente in antitesi con l'esigenza ad un uso flessibile della forza lavoro da parte delle imprese italiane, chiamate a competere in un macroambiente fortemente instabile e incerto. Identiche considerazioni potrebbero farsi in relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 1, dell'avviso di cui in esame, alla stregua del quale: «Le assunzioni devono essere mantenute per almeno tre anni ovvero per due anni per le PMI, pena la decadenza del beneficio e la restituzione alla Regione Campania di quanto già percepito» In realtà, la ratio di tale disposizione è quella di evitare assunzioni "fittizie" effettuate con l'unico e fraudolento obiettivo di accedere ai benefici di cui in parola. Altro punto "dolente" del provvedimento in esame è individuabile nella previsione contenuta nell'art. 10, comma 2, lettera a), secondo cui: «Il diritto al credito d'imposta decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi: a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato, nel periodo di fruizione del beneficio, diventa inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione […]».
Ancora una volta sembrerebbe mostrarsi poca comprensione e sensibilità nei confronti delle dinamiche caratterizzanti le imprese italiane, nella specie quelle operanti in Campania, ove l'instabilità tipica del mercato, sommata alla crisi mondiale che sta mettendo in ginocchio l'economia "nostrana" e non solo, determina esigenze produttive fortemente variabili e "stagionali" che non permettono di assicurare la "stabilità" e la "continuità" dell'occupazione, richiedendo piuttosto il ricorso a formule contrattuali atipiche che consentano di conciliare le esigenze dei protagonisti del mercato del lavoro.
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