Vince il garantismo nel licenziamento del dirigente Massimo AMBRON Avvocato massimo.ambron@libero.it
Un nuovo intervento delle Sezioni Unite
unifica la disciplina Una rilevante pronunzia della Cassazione Lavoro a Sezioni Unite (7880 del marzo 2007), interviene ad unificare il contrasto sull'applicabilità dell'art. 7, 2 e 3 co., Stat. lav. ai dirigenti. Tale pronunzia ha, infatti, affermato: 1) l'applicabilità a tutti i dirigenti del principio del contraddittorio (contestazione scritta e diritto di difesa tramite controdeduzioni) per il licenziamento disciplinare, di cui al 2 e 3 co. art. 7 l. 300/70, a prescindere dalla specifica collocazione che il dirigente ha nell'impresa sia esso apicale, medio o minore; 2) applicazione delle sole conseguenze risarcitorie, pattuite nei ccnl di categoria (indennità di mancato preavviso e supplementare di cui ad esempio all'art. 19 ccnl dirigenti industria, ecc.), in caso di violazione di dette garanzie e quindi della regola del contraddittorio, con conseguente non valutabilità, ai fini del riscontro di “giustificatezza” del licenziamento, delle causali irritualmente contestate al dirigente. La novità di tale pronunzia sta nell'affermazione dell'applicabilità, ormai generalizzata e uniforme, «del principio di civiltà giuridica del diritto al contraddittorio, ex art. 7 l. 300/70, per la risoluzione del rapporto ad iniziativa aziendale», come sostenuto da autorevoli commentatori e dunque nella necessità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela effettiva del diritto di difesa. Sono così superate, in senso più garantista, le conclusioni cui erano già pervenute le stesse SS.UU., con sentenza 6041/1995, che escludeva dalle garanzie di cui all'art. 7 i cosiddetti dirigenti apicali, quali alter ego dell'imprenditore, ignorando completamente di considerare le figure dei dirigenti medi o minori, detti anche di staff. Tali figure erano invece note da tempo alla stessa giurisprudenza e alla dottrina, nonché alla contrattazione di settore, e tale pronunzia rendeva di incerta applicazione ad essi la normativa in tema di recesso. Con il nuovo intervento le SS.UU. sanano tali incongruenze, riconoscendo l'esistenza di figure dirigenziali differenziate e unificandole dal punto di vista del regime giuridico applicabile in caso di licenziamento. Resta fermo però il principio della libera recedibilità dal rapporto di lavoro con il dirigente, cui spettano solo garanzie procedimentali in tema di licenziamento. Così come resta fermo il regime giuridico applicabile alla figura dei cosiddetti pseudodirigenti, cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome e il trattamento dei dirigenti, non rivestendo nell'organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei dirigenti convenzionali, non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva e tanto meno da un contratto individuale, cui si applicano tutte le tutele di cui allo Statuto dei lavoratori.
Le aziende, quindi, non trascurino mai di applicare l'art. 7 in caso di recesso, pena un maggior prevedibile costo.
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