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Articoli n° 05
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Vince il garantismo nel licenziamento del dirigente

Pubblici appalti
e irregolaritÀ fiscali


Pubblici appalti
e irregolaritÀ fiscali

Luigi D’AANGIOLELLA
Avvocato
studiodangiolella@tin.it

Sempre più gare “ad ostacoli”
per chi non è in regola con le tasse


Una recente ordinanza del Consiglio di Stato (sez. V del 12/9/2006 n. 4627) si è occupata della “regolarità fiscale” dei soggetti che partecipano ad un pubblico appalto.
Precedentemente all'introduzione del codice degli appalti (D.Lgs. 12/4/2006 n. 163) la norma di riferimento era l'art. 12, comma I, lettera e), D.Lgs. 157/95 che stabiliva l'esclusione dalle gare per gli appalti di servizi «che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse».
La circostanza che la norma parlasse di “irregolarità fiscale” ha portato a diverse controversie su tale concetto e sul momento in cui tale regolarità doveva sussistere, se alla presentazione della domanda di gara, o al momento dell'aggiudicazione o a quello della stipula del contratto.
Con l'ordinanza sopra richiamata, il Consiglio di Stato ribadisce il suo orientamento (id. sez. IV, 27.12.2004 n. 8215) che sostiene la regolarità fiscale soltanto per l'impresa che non abbia debiti fiscali o quella che, pure in condizioni di irregolarità, abbia già condonato o sanato la sua posizione al momento della partecipazione alla gara. Di converso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con recente sentenza del 9/12/2006, ha espresso considerazioni diverse perché si è ritenuta legittima la prassi in base alla quale un concorrente che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara non abbia adempiuto integralmente i suoi obblighi in materia di imposte e tasse, possa regolarizzare la sua situazione con il condono fiscale o in forza di un concordato o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Queste due posizioni sono solo in parte risolte dal Nuovo Codice degli Appalti.
L'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone: «Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi (ampliando, dunque, la questione a tutti i tipi di appalto), né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».
Il Codice, forse in considerazione del dibattito giurisprudenziale succitato, ha, quindi, preferito sostituire alla parola irregolarità quella di violazioni definitivamente accertate, per cui non vi dovrebbero essere più dubbi, laddove il giudizio non si sia ancora concluso in via definitiva. Restano, però, ancora incertezze sulla regolarizzazione mediante condono, visto anche l'orientamento del Consiglio di Stato sul punto.
Un'incertezza che, naturalmente, non fa bene al sistema delle imprese.

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