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  Dicembre 2012

Articoli n° 05
GIUGNO 2007
 


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Il rialzo dei tetti
per la forma abbreviata del bilancio

Luigi LAMBERTI
Componente Ordine Dottori Commercialisti di Salerno
l.lamberti@commercialistisalerno.it

Riflessi e conseguenze per le piccole e medie imprese

La verifica va effettuata facendo riferimento all’esercizio sociale e non al periodo
di imposta

Un’ulteriore importante conseguenza del novellato articolo 2435bis del c.c., riguarda la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata

La disciplina in tema di bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435bis del c.c., introdotta dall'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, è stata, di recente, modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 7 novembre 2006 n. 285, che ha recepito la Direttiva n. 38/2003/Ce. Detta novità è stata introdotta dal Legislatore al fine di ridurre le difficoltà connesse alla redazione del bilancio di esercizio per quelle imprese cosiddette “minori” che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro 3.650.000 (il precedente limite era di euro 3.125.000);
- ricavi dalle vendite e dalle prestazioni euro 7.300.000 (a fronte del precedente importo di euro 6.250.000);
- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (parametro invariato).
Interessate dalla disposizione sono tutte le società di capitali di minori dimensioni (spa, società in accomandita per azioni, srl), che non hanno emesso titoli negoziati su mercati regolamentati, le società cooperative, cui si applicano, ai sensi dell'art. 2519, c. 1, del c.c., le disposizioni, in quanto compatibili, sulle società per azioni e anche le società di persone, quando tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.
I limiti da non superare per ottenere la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata non devono necessariamente essere i medesimi nel biennio di riferimento; l'importante è che la società non superi due dei tre limiti esposti. Pertanto, se in un esercizio non vengono superati i limiti concernenti, ad esempio, l'importo dei ricavi e il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, mentre, nel successivo, quelli riguardanti il numero dei dipendenti ed i ricavi, non è preclusa la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Per quanto concerne le società di nuova costituzione, con esercizio inferiore o superiore ai 12 mesi, i valori del primo esercizio non devono essere ragguagliati, in quanto l'art. 2435bis del c.c., richiama esplicitamente “l'esercizio”, che, di fatto, può anche avere durata superiore o inferiore a 12 mesi. Quindi, la verifica va effettuata con riferimento all'esercizio sociale e non al periodo d'imposta.
Le semplificazioni nella redazione del bilancio di esercizio, per le società che non superano i limiti di cui sopra riguardano:
- lo Stato Patrimoniale, che può essere redatto secondo uno schema meno analitico rispetto a quello contenuto nell'art. 2424 del c.c.;
- il Conto Economico, nel quale è possibile effettuare il raggruppamento di alcune voci;
- la Nota Integrativa, nella quale si possono omettere alcune delle informazioni richieste dall'art. 2427bis del c.c.; le informazioni di cui all'art. 2427bis, c. 1, n. 1 del c.c. e quelle previste all'art. 2426, c. 1, n. 10, del c.c.;
- la Relazione sulla Gestione, che se ne può omettere la predisposizione, a condizione che siano riportate in nota integrativa le informazioni di cui all'art. 2428, c. 1, nn. 3 e 4 del c.c..
Le nuove disposizioni, pubblicate sulla G.U. del 27 novembre 2006 n. 276, sono entrate in vigore il 12 dicembre 2006, con la conseguenza della loro applicabilità ai bilanci riferiti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Per quei bilanci chiusi ed approvati prima dell'entrata in vigore dei suddetti nuovi limiti, si continua ad applicare la precedente disciplina; invece, problematiche potrebbero porsi per quei bilanci che, chiusi prima del 12 dicembre, a quella data non siano stati ancora approvati. Infatti, qualora gli Amministratori volessero tener conto dei nuovi limiti per trasformare in forma abbreviata i bilanci chiusi, ma non ancora approvati ante 12 dicembre, si presenterebbero difficoltà di ordine pratico per rispettare il termine dei 120 giorni, previsti dall'art. 2364, c. 2, del c.c., per lo svolgimento dell'assemblea che approva il bilancio, salvo il differimento del termine a 180 giorni, ex art. 2364 del c.c.. Infatti, se nello statuto societario è prevista la dilazione del suddetto termine in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, sembra che l'entrata in vigore dei nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata rappresenti un elemento idoneo a giustificare detta dilazione, la cui segnalazione dovrà essere fatta dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione. Poiché questo ultimo documento non è più obbligatorio nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, la sua mancata predisposizione comporterà che la suddetta segnalazione dovrà essere effettuata dagli Amministratori nella Nota Integrativa.
Un'ulteriore importante conseguenza del novellato art. 2435bis del c.c., riguarda la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata. Infatti, il comma 3 dell'art. 2477 del c.c., se da un lato prevede l'obbligo di nomina del collegio sindacale, quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis del c.c., dall'altro, qualora non lo siano, prevede la cessazione di detto obbligo. Va detto che in questo secondo caso non si ha l'automatico congedo del collegio sindacale, né si rendono necessarie le dimissioni dello stesso, occorre soltanto un'apposita assemblea dei soci che deliberi in tal senso.
In conclusione, l'Italia ha appena recepito la Direttiva n. 38/2003/Ce, sull'innalzamento dei limiti sul bilancio in forma abbreviata, che già il prossimo anno, precisamente entro il 5 settembre 2008, il Legislatore nazionale sarà di nuovo chiamato dalla Comunità Europea a recepire la nuova Direttiva 46/2006/Ce, la quale ha nuovamente rivisto al rialzo detti limiti, incrementando il totale dell'attivo da 3.650.000 a 4.400.000 euro e il totale dei ricavi da 7.300.000 a euro 8.800.000.

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