1) IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
 COME CAMBIERANNO LE S.R.L.
2) ORARIO DI LAVORO
UN ITER TORMENTATO
3)  LA PRELAZIONE DEL PROMOTORE
 LAST CALL E NEGOZIAZIONE
 

 

LA PRELAZIONE DEL PROMOTORE
LAST CALL E NEGOZIAZIONE
Novità nel campo della competizione per le concessioni pubbliche
di Giovanni Cioffi - Avvocato Studio Legale Cioffi & Associati Napoli - studio@cioffieassociati.it
 

La realizzazione di opere pubbliche in regime di concessione con determinante finanziamento privato è all'ordine del giorno, specialmente nell'attuale contesto economico, e la riforma Lunardi alla legge Merloni ha dato al promotore quello che sembra un asso nella manica: un "last call", il diritto ad aggiudicarsi la concessione facendo propria l'offerta finale giudicata migliore dall'Amministrazione.
Nell'impostazione originaria si distinguevano tre fasi: nella prima, un promotore formulava la propria proposta all'Amministrazione, la quale, se riteneva di accoglierla, la poneva a base di una pubblica gara per individuare uno o due concorrenti da porre nella terza fase a confronto con il promotore, attraverso una negoziazione tendente ad ottenere ulteriori miglioramenti in favore dell'Amministrazione. Oggi, i due periodi finali aggiunti all'art. 37 ter della Merloni stabiliscono che «Nella procedura negoziata di cui all'art. 37 quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione». La rilevanza della novità è evidente: ai concorrenti del promotore non basterà più, per conseguire l'aggiudicazione, offrire le migliori condizioni all'Amministrazione, ma dovranno ancora cercare di spingersi fino al punto, per così dire, di "non convenienza" per il promotore. Un gioco estremamente pericoloso, considerando che di per sé questo tipo di concessioni già comporta una notevole dose di rischio in corso di esecuzione dei lavori e di gestione dei servizi (non a caso, anche se per altre finalità, lo stesso art. 37 sexies della legge al comma 2 evidenzia "l'elevato grado di rischio").
In questo senso, dunque, è corretto dire che la fase di negoziazione tra il promotore e i suoi concorrenti perde una parte significativa della sua rilevanza, ponendo il promotore in una situazione privilegiata.
Ma val la pena di fare un passo ulteriore nel ragionamento. Se la negoziazione finale che conduce all'aggiudicazione diventa così meno competitiva, e se d'altra parte la precedente fase di gara, finalizzata a scegliere soltanto i concorrenti del promotore, non costituisce l'effettivo momento concorrenziale che porta all'affidamento della concessione, ne viene la considerazione che si accresce notevolmente l'importanza della prima fase dell'intero iter, quella in cui si sceglie il promotore.
Le imprese interessate a realizzare opere pubbliche in concessione con propri capitali e a gestirle devono sin d'ora confrontarsi con il fatto che la scelta strategica di non proporsi come promotori, ma di entrare in gara nelle successive fasi, può risultare decisamente non pagante.
Segnali forti in tal senso, già prima della novità del "last call", sono venuti da un crescente numero di casi in cui per la stessa scelta del promotore si sono confrontate più imprese con le loro proposte. Segno evidente che l'imprenditoria già coglieva l'importanza di assicurarsi la posizione di promotore. E con la nuova previsione legislativa di forme di pubblicità per la scelta del promotore il fenomeno dovrebbe incrementarsi. Ciò comporta uno sbilanciamento a favore di questa prima fase non indifferente, e premia l'imprenditoria capace di porsi fin dall'inizio con una capacità propositiva e con una strategia complessiva, piuttosto che con una mentalità ancora vicina allo schema del concorrente alla gara. Perché - ed è questo un altro punto determinante - la scelta del promotore avviene in forme non rigidamente tipizzate.
L'Amministrazione deve far proprio (anche introducendo varianti) uno dei progetti proposti, con un margine di discrezionalità molto elevato e non paragonabile a quello consentito nei vari sistemi di gara normalmente seguiti. Anche nella fase finale di negoziazione ricorre un uso piuttosto ampio del concetto di "flessibilità" della procedura, che però si scontra con la necessità insopprimibile della trasparenza dei criteri di valutazione.
è per questo che - anche per raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - si fa ricorso a un modo di procedere per passi progressivi. Si cerca cioè anzitutto di rendere omogenee le offerte a confronto sotto tutti gli aspetti (progettuali, contrattuali, disciplinari, di garanzie, ecc.) che non sono giudicabili in termini strettamente quantitativi; tutto ciò attraverso l'acquisizione, in un primo momento di negoziazione, di elaborati accettati da tutti i concorrenti. Per poter poi procedere ad acquisire da loro offerte migliorative facilmente confrontabili in termini numerici (prezzi, tariffe, contributo finanziario richiesto all'Amministrazione). Molto è affidato alla capacità di direzione delle Commissioni preposte, e molto resta comunque a rischio di censura da parte dei concorrenti non aggiudicatari. Più delicato ancora è il caso in cui non si raggiunga l'unanimità sugli elaborati base, costringendo così l'Amministrazione ad una valutazione di offerte diverse anche su aspetti non quantificabili automaticamente, senza tuttavia che essa possa esimersi dal prendere sempre in considerazione, sia pure con diversa pesatura, i vari profili delle offerte concorrenti. Qui la flessibilità della procedura negoziata si scontra con l'esigenza del chiarimento a priori dei criteri di valutazione. La difficoltà di gestire una simile procedura e l'insufficienza delle esperienze sin qui acquisite renderanno inevitabile la richiesta di intervento giudiziario.
Ma, almeno in questo caso, dovrà essere considerato l'inevitabile scotto che si paga alla novità, piuttosto che una patologia.
Tutto il sistema, che vede determinanti la prima fase di scelta del promotore e l'ultima di negoziazione, richiede quindi la capacità di interpretare al meglio le esigenze della pubblica amministrazione.
Le novità introdotte costituiscono comunque un interessante incentivo, a patto che ci si attrezzi per confrontarsi con le specificità di questo tipo di procedura. Diversamente, il sistema può rivelarsi addirittura disincentivante. La stessa Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha avuto modo di esprimere il timore che in particolare il "last call" possa avere un effetto di disincentivo per i concorrenti (così nella sua determinazione n. 27/2002). Ma, appunto, questo si supera con un diverso approccio e con una più spiccata propositività nella fase iniziale.
Piuttosto, nell'immediato un elemento disincentivante può venire dalle critiche mosse dalla Commissione europea a questa sorta di diritto di prelazione del promotore, che è stata censurata come una indebita limitazione della concorrenza. Almeno fino ad aprile (termine entro il quale il Governo italiano dovrà offrire i propri chiarimenti) regnerà la solita incertezza.
Ma intanto, per le concessioni in project financing per le quali si è già avviata o conclusa la scelta del promotore, questi può giovarsi del "last call"? Le opinioni sembrano convergere nel ritenere che esso si applica alle procedure nelle quali il bando della gara per la scelta dei concorrenti del promotore sia stato pubblicato dopo la novella legislativa di Lunardi, cioè dopo lo scorso settembre.
In ogni caso, la tendenza che inevitabilmente si confermerà sarà quella dell'importanza di proporsi fin dall'inizio come promotore, di dotarsi quindi di una capacità propositiva e di una strategia complessiva, di non attendere le fasi di gara ma prendere l'iniziativa della individuazione degli spazi di proposta imprenditoriale.

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