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Sulla
Gazzetta Ufficiale n.17 del 22/1/2003 sono stati finalmente pubblicati i
decreti legislativi relativi alla riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative ed alla definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario. Le modifiche, intervenute
anche in extremis hanno profondamente innovato la materia: attraverso vari
articoli tenteremo una analisi dettagliata delle riforma e delle
prospettive che dal 2004 si presenteranno per tutti gli imprenditori. Pare
opportuno iniziare la disamina dalle srl che costituiscono, secondo le
statistiche più recenti, il modello percentualmente più alto (oltre
800.000) presente nel nostro tessuto economico sociale.
Come già detto le innovazioni sono molte e nel corso dei successivi numeri
si tenterà un approfondimento degli aspetti più importanti. In linea di
principio deve dirsi che la riforma è essenzialmente finalizzata, per
quanto attiene alle srl, a:
1) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme modellato sulla
rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci;
2) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
3) prevedere la libertà di forma organizzativa, nel rispetto del principio
della certezza dei terzi.
In sostanza la srl diventa un tipo completamente diverso rispetto alla
società per azioni e, quindi, non più un modello minore rispetto a questa.
La marcata evidenziazione del principio della rilevanza del socio e dei
rapporti contrattuali tra i soci avvicina la srl alle società di persone
anche se resta fermo il principio della responsabilità limitata. Sia pure
in via sintetica possiamo individuare le principali novità introdotte
dalla riforma:
- possono essere oggetto di conferimento tutti quegli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche prestazioni d'opera
o di servizi;
- prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria invece del
versamento dei tre decimi del capitale;
- i finanziamenti effettuati dai soci vengono considerati capitale proprio
e per l'effetto, i relativi crediti postergati rispetto a quelli degli
altri creditori;
- possibilità per i soci di recedere;
- possibilità di escludere il socio;
- ampia libertà di scelta per l'amministrazione sia per quanto riguarda la
scelta delle persone sia per il metodo consentendo forme di
amministrazione sia disgiuntiva che congiuntiva;
- possibilità per i soci di ottenere notizie dagli amministratori
relativamente allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una
diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti
l'amministrazione della società;
- possibilità per ciascun socio di promuovere azione diretta di
responsabilità e richiesta di revoca dell'amministratore in caso di gravi
irregolarità nella gestione;
- obbligatorietà del Collegio Sindacale in caso di superamento del
capitale minimo previsto dalle spa o dei limiti previsti dall'art. 2436
bis c.c.;
- possibilità di prevedere che le decisioni dei soci avvengano mediante
consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e, comunque,
semplificazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea;
- possibilità di impugnare le delibere entro tre mesi dalla trascrizione
sul libro sociale;
- possibilità per la società di emettere titoli di debito attraverso una
particolare e dettagliata procedura.
Tutte le predette innovazioni vanno analizzate e considerate comunque, è
bene ribadirlo, nell'ottica di una visione della srl non più ancorata al
capitale ma ai soci, alla loro autonomia ed alla sostanziale libertà di
forme.
Come già detto si provvederà poi ad analizzare in maniera approfondita
ogni singolo aspetto.
Ciò che va rilevato in questo momento storico, a circa dieci mesi
dall'entrata in vigore della riforma, è che le scelte future vanno
effettuate in tempo. Risulta infatti evidente che la nuova srl tende
sempre di più ad avvicinarsi alla società di persone soprattutto sotto gli
aspetti formali.
Questo vuol dire che in una società dove sia prevalente la base familiare
la differenza sarà avvertita in misura minore. Nel caso in cui, invece, la
platea sociale fosse più vasta si porranno certamente problemi di gestione
e di controllo della stessa in considerazione del maggior potere concesso
ai soci. In tal caso andrebbe valutata, sin d'ora, la possibilità di
trasformazione in spa ai fini di dare maggiore spessore alla società. Tale
valutazione va fatta in tempo, atteso che alcuni istituti quali il recesso
del socio e l'esclusione del socio potrebbero portare nel primo periodo di
applicazione della riforma a situazioni traumatiche non facilmente
recuperabili.
Inoltre le modifiche vanno considerate anche nella loro unitarietà con la
conseguenza che tutta una serie di istituti inseriti nella riforma e che
apparentemente non sembrano avere alcuna incidenza sulla vita delle
società potrebbero a lungo andare creare una serie di problemi o
situazioni di difficile soluzione.
Basterebbe pensare, solo per citare un esempio pratico, alla possibilità
di emettere titoli di debito: atteso che tale possibilità può essere
sfruttata attraverso il coinvolgimento di organi istituzionalmente
deputati a tale compito, può prevedersi forme di controllo indirette da
parte delle banche superiori a quella attuale.
Sempre in via esemplificativa non va sottovalutata la norma che prevede la
piena libertà dei conferimenti: la possibilità di conferire prestazioni
d'opera e di servizi, il know how dell'azienda, diritti reali di godimento
o di garanzia o diritti personali di godimento, obbligazioni negative o
future. Ognuna di tali ipotesi, come è facilmente prevedibile, potrebbe
portare ad un impatto notevole per gli imprenditori anche se, alcuni
aspetti sostanziali rimangono di difficile interpretazione se non oscuri.
Inoltre l'ampia libertà concessa nell'atto costitutivo per quanto attiene
alle forme di amministrazione e per le operazioni sul capitale può
generare situazioni importanti la cui portata non è ancora facilmente
prevedibile. Tutte queste considerazioni portano all'inevitabile
conclusione che in tali circostanze viene sempre effettuata ma
difficilmente applicata, di muoversi in tempo.
La scelta, in definitiva, va effettuata ora tenendo conto della propria
realtà, del contesto in cui si opera, e delle prospettive future.
Attraverso l'analisi combinata dei predetti elementi sarà possibile
operare una scelta oculata ricordando inoltre che in un arco di tempo
relativamente breve, troveranno applicazione gli IAS con una incidenza
rilevante sui bilanci delle società.
Ciò comporterà ulteriori valutazioni anche di tipo finanziario anche in
considerazione della rivoluzione che investirà il sistema bancario
attraverso i principi di Basilea. Il quadro è complesso e va valutato in
modo appropriato: una scelta sbagliata potrebbe avere conseguenze gravi
non recuperabili sia sotto il profilo economico che finanziario oltre
quello strettamente imprenditoriale; sono troppe infatti le problematiche
in essere e la sottovalutazione delle stesse è un lusso che nessuno oggi
si può permettere anche perché il recepimento delle direttive CEE sta
avvenendo a sempre maggior velocità ed il rischio di rimanere indietro è
reale. Occorre quindi procedere ad uno screening della propria azienda
avvalendosi di tutti gli strumenti valutativi possibili.
Le tematiche legate alla riforma del diritto societario saranno
ulteriormente approndite nei prossimi numeri di Costozero.
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