1) IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
COME CAMBIERANNO LE S.R.L.
2) ORARIO DI LAVORO
UN ITER TORMENTATO
3) LA PRELAZIONE DEL PROMOTORE
LAST CALL E NEGOZIAZIONE
 

 

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
COME CAMBIERANNO LE S.R.L.
Le linee principali della riforma per la tipologia di società più diffusa
di Gennaro Stellato Avvocato civilista - 
studiostellato@tiscalinet.it
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22/1/2003 sono stati finalmente pubblicati i decreti legislativi relativi alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative ed alla definizione dei procedimenti in materia di diritto societario. Le modifiche, intervenute anche in extremis hanno profondamente innovato la materia: attraverso vari articoli tenteremo una analisi dettagliata delle riforma e delle prospettive che dal 2004 si presenteranno per tutti gli imprenditori. Pare opportuno iniziare la disamina dalle srl che costituiscono, secondo le statistiche più recenti, il modello percentualmente più alto (oltre 800.000) presente nel nostro tessuto economico sociale.
Come già detto le innovazioni sono molte e nel corso dei successivi numeri si tenterà un approfondimento degli aspetti più importanti. In linea di principio deve dirsi che la riforma è essenzialmente finalizzata, per quanto attiene alle srl, a:
1) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme modellato sulla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci;
2) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
3) prevedere la libertà di forma organizzativa, nel rispetto del principio della certezza dei terzi.
In sostanza la srl diventa un tipo completamente diverso rispetto alla società per azioni e, quindi, non più un modello minore rispetto a questa. La marcata evidenziazione del principio della rilevanza del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci avvicina la srl alle società di persone anche se resta fermo il principio della responsabilità limitata. Sia pure in via sintetica possiamo individuare le principali novità introdotte dalla riforma:
- possono essere oggetto di conferimento tutti quegli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche prestazioni d'opera o di servizi;
- prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria invece del versamento dei tre decimi del capitale;
- i finanziamenti effettuati dai soci vengono considerati capitale proprio e per l'effetto, i relativi crediti postergati rispetto a quelli degli altri creditori;
- possibilità per i soci di recedere;
- possibilità di escludere il socio;
- ampia libertà di scelta per l'amministrazione sia per quanto riguarda la scelta delle persone sia per il metodo consentendo forme di amministrazione sia disgiuntiva che congiuntiva;
- possibilità per i soci di ottenere notizie dagli amministratori relativamente allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società;
- possibilità per ciascun socio di promuovere azione diretta di responsabilità e richiesta di revoca dell'amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione;
- obbligatorietà del Collegio Sindacale in caso di superamento del capitale minimo previsto dalle spa o dei limiti previsti dall'art. 2436 bis c.c.;
- possibilità di prevedere che le decisioni dei soci avvengano mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e, comunque, semplificazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea;
- possibilità di impugnare le delibere entro tre mesi dalla trascrizione sul libro sociale;
- possibilità per la società di emettere titoli di debito attraverso una particolare e dettagliata procedura.
Tutte le predette innovazioni vanno analizzate e considerate comunque, è bene ribadirlo, nell'ottica di una visione della srl non più ancorata al capitale ma ai soci, alla loro autonomia ed alla sostanziale libertà di forme.
Come già detto si provvederà poi ad analizzare in maniera approfondita ogni singolo aspetto.
Ciò che va rilevato in questo momento storico, a circa dieci mesi dall'entrata in vigore della riforma, è che le scelte future vanno effettuate in tempo. Risulta infatti evidente che la nuova srl tende sempre di più ad avvicinarsi alla società di persone soprattutto sotto gli aspetti formali.
Questo vuol dire che in una società dove sia prevalente la base familiare la differenza sarà avvertita in misura minore. Nel caso in cui, invece, la platea sociale fosse più vasta si porranno certamente problemi di gestione e di controllo della stessa in considerazione del maggior potere concesso ai soci. In tal caso andrebbe valutata, sin d'ora, la possibilità di trasformazione in spa ai fini di dare maggiore spessore alla società. Tale valutazione va fatta in tempo, atteso che alcuni istituti quali il recesso del socio e l'esclusione del socio potrebbero portare nel primo periodo di applicazione della riforma a situazioni traumatiche non facilmente recuperabili.
Inoltre le modifiche vanno considerate anche nella loro unitarietà con la conseguenza che tutta una serie di istituti inseriti nella riforma e che apparentemente non sembrano avere alcuna incidenza sulla vita delle società potrebbero a lungo andare creare una serie di problemi o situazioni di difficile soluzione.
Basterebbe pensare, solo per citare un esempio pratico, alla possibilità di emettere titoli di debito: atteso che tale possibilità può essere sfruttata attraverso il coinvolgimento di organi istituzionalmente deputati a tale compito, può prevedersi forme di controllo indirette da parte delle banche superiori a quella attuale.
Sempre in via esemplificativa non va sottovalutata la norma che prevede la piena libertà dei conferimenti: la possibilità di conferire prestazioni d'opera e di servizi, il know how dell'azienda, diritti reali di godimento o di garanzia o diritti personali di godimento, obbligazioni negative o future. Ognuna di tali ipotesi, come è facilmente prevedibile, potrebbe portare ad un impatto notevole per gli imprenditori anche se, alcuni aspetti sostanziali rimangono di difficile interpretazione se non oscuri. Inoltre l'ampia libertà concessa nell'atto costitutivo per quanto attiene alle forme di amministrazione e per le operazioni sul capitale può generare situazioni importanti la cui portata non è ancora facilmente prevedibile. Tutte queste considerazioni portano all'inevitabile conclusione che in tali circostanze viene sempre effettuata ma difficilmente applicata, di muoversi in tempo.
La scelta, in definitiva, va effettuata ora tenendo conto della propria realtà, del contesto in cui si opera, e delle prospettive future. Attraverso l'analisi combinata dei predetti elementi sarà possibile operare una scelta oculata ricordando inoltre che in un arco di tempo relativamente breve, troveranno applicazione gli IAS con una incidenza rilevante sui bilanci delle società.
Ciò comporterà ulteriori valutazioni anche di tipo finanziario anche in considerazione della rivoluzione che investirà il sistema bancario attraverso i principi di Basilea. Il quadro è complesso e va valutato in modo appropriato: una scelta sbagliata potrebbe avere conseguenze gravi non recuperabili sia sotto il profilo economico che finanziario oltre quello strettamente imprenditoriale; sono troppe infatti le problematiche in essere e la sottovalutazione delle stesse è un lusso che nessuno oggi si può permettere anche perché il recepimento delle direttive CEE sta avvenendo a sempre maggior velocità ed il rischio di rimanere indietro è reale. Occorre quindi procedere ad uno screening della propria azienda avvalendosi di tutti gli strumenti valutativi possibili.

Le tematiche legate alla riforma del diritto societario saranno ulteriormente approndite nei prossimi numeri di Costozero.

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