1) LA MONTAGNA PARTORÌ IL TOPOLINO
COSÌ LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
2) IL DECRETO 758/94
PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
3) PUBBLICO IMPIEGO
ACCESSO ALLE QUALIFICHE SUPERIORI
4) DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
5) INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE MERIDIONALI
RISCRITTE LE REGOLE
 

 

INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE MERIDIONALI
RISCRITTE LE REGOLE
Le modifiche al credito di imposta deludono le aspettative del “Patto per l’Italia”
di Antonio Squillante - Legale Rappresentante Progetto Arcadia S.r.l. Consulenza Aziendale e Direzionale
 

Lo scorso 5 luglio, i lavori dell’Assemblea pubblica della nostra Associazione ci hanno fornito l’occasione per commentare un evento di particolare importanza per il Paese e per l’economia delle nostre imprese.
Nel contempo a Roma, dopo un lungo e travagliato periodo di tensioni sociali, veniva siglato l’accordo tra il Governo e le parti sociali denominato “Patto per l’Italia”. In tempo reale, e di questo va fatto merito alla efficace macchina organizzativa di Assindustria Salerno, tutti noi abbiamo potuto leggere il testo dell’accordo.
Cerco immediatamente - e trovo - la parte dove viene prevista la possibilità di rendere cumulabile la cosiddetta Tremonti Bis con il Credito d’imposta riservato alle imprese che effettuano gli investimenti nelle aree depresse (termine, oggi, abolito dallo stesso “Patto” e sostituito con il termine aree disagiate).
La soddisfazione, in quel momento, è stata grande. Un passo avanti è stato fatto nella direzione di chi aveva sostenuto che l’incumulabilità della detassazione degli investimenti con la Visco Sud danneggiava l’economia delle imprese meridionali. Dopo pochi giorni viene pubblicato il Decreto Legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (cd “omnibus”, in quanto afferente ad una serie articolata di materie). Con gli artt. 5, 10 e 11 vengono introdotte radicali modifiche alle agevolazioni a favore delle imprese che investono nelle “aree disagiate”, precedentemente disciplinate dall’art. 8 della Legge n. 388/2000.
Alcune delle novità introdotte, però, confliggono con le aspettative generate dal “Patto”.
Le principali novità introdotte con il Decreto convertito con la Legge n. 178 del 8 agosto 2002, possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
- limitazione dei fondi disponibili;
- subordinazione dell’incentivo ad una preventiva autorizzazione;
- limitazione dei soggetti beneficiari;
- cumulabilità dell’incentivo con la Tremonti bis;
- variazione dell’ agevolazione;
- monitoraggio sull’utilizzazione delle forme previste di incentivi;
- estensione dell’agevolazione su tutto il territorio nazionale a favore delle imprese agricole ed agro alimentari.
Limitazione dei fondi disponibili
Con la precedente formulazione dell’art. 8 della Legge n. 388/2000, l’Amministrazione delle Finanze, in ragione dell’automaticità dell’agevolazione, non poteva preventivamente stimarne l’onere gravante sul bilancio dello Stato. Il Governo ha ritenuto opportuno, pertanto, imporre un limite di spesa all’intervento nella sua interezza, stabilendo in 870 milioni di euro il tetto massimo di risorse attribuibili per la parte restante dell’annualità 2002 ed in 1.740 milioni di euro annui quelle destinate alle annualità dal 2003 al 2006. Con questo intervento è stata, dunque esclusa la possibilità di accesso al bonus dopo l’esaurimento delle risorse disponibili.
Procedura telematica per la richiesta del bonus
La fruizione del credito d’imposta è stata subordinata alla preventiva presentazione di un’istanza da inviare, esclusivamente attraverso il servizio telematico, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, cui deve fare seguito una specifica autorizzazione. L’ufficio, infatti, esamina le domande in ordine cronologico e comunica, sempre per via telematica ed entro 30 giorni dalla data di presentazione, l’eventuale ammissione o il diniego del beneficio. Trascorsi i predetti 30 giorni senza alcuna risposta da parte dell’Agenzia, l’agevolazione si intende concessa.
Nuovi soggetti beneficiari
Non più tutti i titolari di reddito d’impresa potranno accedere al bonus. Le nuove disposizioni indicano, infatti, una serie di attività ammesse al beneficio escludendo, di fatto, tutte le altre.
La norma rinvia alla disciplina di attuazione della più famosa Legge 488/92 l’individuazione completa delle attività ammesse al bonus. Nello specifico, queste possono essere individuate nelle attività: estrattive e manifatturiere, di servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacultura.
Cumulo con la Tremonti Bis
Atteso che il credito d’imposta e la Tremonti bis sono, rispettivamente, un aiuto di stato e una norma fiscale di carattere generale, equiparabile, quest’ultima, alla fissazione di una aliquota d’imposta più bassa, la possibilità di cumulo dei benefici recati dalle due leggi è da intendersi regime naturale.
Fino ad oggi, però, il cumulo non è stato reso operante in quanto la legge sulla detassazione del reddito reinvestito (Tremonti bis), all’art. 5, ne ha imposto l’espresso divieto. A seguito dell’abolizione del predetto articolo, avvenuta ad opera del decreto omnibus, è stata concessa ai contribuenti l’opportunità di poter usufruire del doppio beneficio. In disaccordo con quanto stabilito nel patto per l’Italia, però, il cumulo è stato esteso all’intero territorio nazionale.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è attribuito in diversa misura a seconda dell’area in cui l’investimento viene effettuato. In particolare, l’agevolazione concessa è ora pari all’85% dell’intensità di aiuto prevista dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000 - 2006, comprese le aree del centro nord del Paese per le quali, comunque, l’incentivo non potrà essere ancora concesso in quanto manca l’autorizzazione da parte di Bruxelles.
Monitoraggio
Entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio nel quale è stata presentata l’istanza, le imprese devono trasmettere, sempre in via telematica, al Centro Operativo di Pescara una comunicazione nella quale si indichi:
- il settore di appartenenza;
- l’ammontare dei nuovi investimenti realizzati entro la chiusura dell’esercizio;
- il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
Imprese agricole e agroalimentari
Il credito d’imposta, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 138/02, si estende anche a tutte le imprese agricole ed agro - alimentari, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dalla loro localizzazione, che effettuano nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli. L’accesso all’agevolazione è però subordinata alla presentazione, da parte delle predette imprese, di una domanda sugli investimenti ammissibili ad agevolazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base di bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome. Condizione fondamentale è che la domanda sia stata istruita favorevolmente dall’ente incaricato, ma non finanziata per carenza di fondi.
Un nuovo regime di aiuto alle imprese del meridione è, dunque, nato dal decreto omnibus.
Toccherà adesso vedere se sarà quello che ci si attendeva dal Patto per l’Italia.
Al di la degli aspetti tecnici, pure descritti, l’aspetto più preoccupante delle nuove regole di attribuzione del bonus è sicuramente rappresentato dall’inopportunità di accoppiare un limite alle risorse disponibili con una procedura di attribuzione del bonus per nulla basata sul merito dei programmi di investimento.
Inoltre, poiché nessun vincolo o obbligazione specifica vengono posti a carico di chi prenota le risorse ma poi non le utilizza, si è verificato l’increscioso episodio, peraltro ampiamente previsto, dell’esaurimento di tutte le risorse disponibili per il 2002 in poche ore dall’avvio della trasmissione delle domande telematiche.
Come conseguenza di tutto ciò c’è, molto probabilmente, il blocco degli investimenti delle imprese meridionali che in questi giorni stiamo constatando sul territorio.

torna su