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Lo scorso 5 luglio, i lavori dell’Assemblea
pubblica della nostra Associazione ci hanno fornito l’occasione per
commentare un evento di particolare importanza per il Paese e per
l’economia delle nostre imprese.
Nel contempo a Roma, dopo un lungo e travagliato periodo di tensioni
sociali, veniva siglato l’accordo tra il Governo e le parti sociali
denominato “Patto per l’Italia”. In tempo reale, e di questo va fatto
merito alla efficace macchina organizzativa di Assindustria Salerno, tutti
noi abbiamo potuto leggere il testo dell’accordo.
Cerco immediatamente - e trovo - la parte dove viene prevista la
possibilità di rendere cumulabile la cosiddetta Tremonti Bis con il
Credito d’imposta riservato alle imprese che effettuano gli investimenti
nelle aree depresse (termine, oggi, abolito dallo stesso “Patto” e
sostituito con il termine aree disagiate).
La soddisfazione, in quel momento, è stata grande. Un passo avanti è stato
fatto nella direzione di chi aveva sostenuto che l’incumulabilità della
detassazione degli investimenti con la Visco Sud danneggiava l’economia
delle imprese meridionali. Dopo pochi giorni viene pubblicato il Decreto
Legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (cd “omnibus”, in quanto afferente ad una
serie articolata di materie). Con gli artt. 5, 10 e 11 vengono introdotte
radicali modifiche alle agevolazioni a favore delle imprese che investono
nelle “aree disagiate”, precedentemente disciplinate dall’art. 8 della
Legge n. 388/2000.
Alcune delle novità introdotte, però, confliggono con le aspettative
generate dal “Patto”.
Le principali novità introdotte con il Decreto convertito con la Legge n.
178 del 8 agosto 2002, possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
- limitazione dei fondi disponibili;
- subordinazione dell’incentivo ad una preventiva autorizzazione;
- limitazione dei soggetti beneficiari;
- cumulabilità dell’incentivo con la Tremonti bis;
- variazione dell’ agevolazione;
- monitoraggio sull’utilizzazione delle forme previste di incentivi;
- estensione dell’agevolazione su tutto il territorio nazionale a favore
delle imprese agricole ed agro alimentari.
Limitazione dei fondi disponibili
Con la precedente formulazione dell’art. 8 della Legge n. 388/2000,
l’Amministrazione delle Finanze, in ragione dell’automaticità
dell’agevolazione, non poteva preventivamente stimarne l’onere gravante
sul bilancio dello Stato. Il Governo ha ritenuto opportuno, pertanto,
imporre un limite di spesa all’intervento nella sua interezza, stabilendo
in 870 milioni di euro il tetto massimo di risorse attribuibili per la
parte restante dell’annualità 2002 ed in 1.740 milioni di euro annui
quelle destinate alle annualità dal 2003 al 2006. Con questo intervento è
stata, dunque esclusa la possibilità di accesso al bonus dopo
l’esaurimento delle risorse disponibili.
Procedura telematica per la richiesta del bonus
La fruizione del credito d’imposta è stata subordinata alla preventiva
presentazione di un’istanza da inviare, esclusivamente attraverso il
servizio telematico, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle
Entrate, cui deve fare seguito una specifica autorizzazione. L’ufficio,
infatti, esamina le domande in ordine cronologico e comunica, sempre per
via telematica ed entro 30 giorni dalla data di presentazione, l’eventuale
ammissione o il diniego del beneficio. Trascorsi i predetti 30 giorni
senza alcuna risposta da parte dell’Agenzia, l’agevolazione si intende
concessa.
Nuovi soggetti beneficiari
Non più tutti i titolari di reddito d’impresa potranno accedere al bonus.
Le nuove disposizioni indicano, infatti, una serie di attività ammesse al
beneficio escludendo, di fatto, tutte le altre.
La norma rinvia alla disciplina di attuazione della più famosa Legge
488/92 l’individuazione completa delle attività ammesse al bonus. Nello
specifico, queste possono essere individuate nelle attività: estrattive e
manifatturiere, di servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni,
della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacultura.
Cumulo con la Tremonti Bis
Atteso che il credito d’imposta e la Tremonti bis sono, rispettivamente,
un aiuto di stato e una norma fiscale di carattere generale, equiparabile,
quest’ultima, alla fissazione di una aliquota d’imposta più bassa, la
possibilità di cumulo dei benefici recati dalle due leggi è da intendersi
regime naturale.
Fino ad oggi, però, il cumulo non è stato reso operante in quanto la legge
sulla detassazione del reddito reinvestito (Tremonti bis), all’art. 5, ne
ha imposto l’espresso divieto. A seguito dell’abolizione del predetto
articolo, avvenuta ad opera del decreto omnibus, è stata concessa ai
contribuenti l’opportunità di poter usufruire del doppio beneficio. In
disaccordo con quanto stabilito nel patto per l’Italia, però, il cumulo è
stato esteso all’intero territorio nazionale.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è attribuito in diversa misura a seconda dell’area in
cui l’investimento viene effettuato. In particolare, l’agevolazione
concessa è ora pari all’85% dell’intensità di aiuto prevista dalla Carta
Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000 - 2006,
comprese le aree del centro nord del Paese per le quali, comunque,
l’incentivo non potrà essere ancora concesso in quanto manca
l’autorizzazione da parte di Bruxelles.
Monitoraggio
Entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio nel quale è
stata presentata l’istanza, le imprese devono trasmettere, sempre in via
telematica, al Centro Operativo di Pescara una comunicazione nella quale
si indichi:
- il settore di appartenenza;
- l’ammontare dei nuovi investimenti realizzati entro la chiusura
dell’esercizio;
- il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
Imprese agricole e agroalimentari
Il credito d’imposta, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 138/02, si estende
anche a tutte le imprese agricole ed agro - alimentari, indipendentemente
dalla loro natura giuridica e dalla loro localizzazione, che effettuano
nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e
trasformazione dei prodotti agricoli. L’accesso all’agevolazione è però
subordinata alla presentazione, da parte delle predette imprese, di una
domanda sugli investimenti ammissibili ad agevolazioni ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/1999 sulla base di bandi emanati dalle Regioni e
dalle Province Autonome. Condizione fondamentale è che la domanda sia
stata istruita favorevolmente dall’ente incaricato, ma non finanziata per
carenza di fondi.
Un nuovo regime di aiuto alle imprese del meridione è, dunque, nato dal
decreto omnibus.
Toccherà adesso vedere se sarà quello che ci si attendeva dal Patto per
l’Italia.
Al di la degli aspetti tecnici, pure descritti, l’aspetto più preoccupante
delle nuove regole di attribuzione del bonus è sicuramente rappresentato
dall’inopportunità di accoppiare un limite alle risorse disponibili con
una procedura di attribuzione del bonus per nulla basata sul merito dei
programmi di investimento.
Inoltre, poiché nessun vincolo o obbligazione specifica vengono posti a
carico di chi prenota le risorse ma poi non le utilizza, si è verificato
l’increscioso episodio, peraltro ampiamente previsto, dell’esaurimento di
tutte le risorse disponibili per il 2002 in poche ore dall’avvio della
trasmissione delle domande telematiche.
Come conseguenza di tutto ciò c’è, molto probabilmente, il blocco degli
investimenti delle imprese meridionali che in questi giorni stiamo
constatando sul territorio.
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