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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
- pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19/6/2001 - assume una particolare
importanza, in quanto, pur non riconoscendo la responsabilità penale degli
enti, introduce nel nostro ordinamento il principio di responsabilità
derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che,
preventivamente investiti di tale potere, agiscono in nome e per conto
dell’ente che rappresentano. I soggetti destinatari di tale provvedimento
sono gli enti forniti di personalità giuridica, in questo caso la
responsabilità sussiste solo per i reati commessi nell’interesse degli
stessi da parte di persone che al loro interno rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, o anche da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti
medesimi, o infine da persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti
precedentemente menzionati. È opportuno ricordare che tale tipo di
responsabilità sorge solo in presenza di reati (commessi da soggetti
legati a vario titolo all’ente) in cui la condotta illecita sia stata
realizzata nell’interesse o a vantaggio degli stessi indipendentemente da
concreti risultati patrimoniali.
L’ente non risponde nell’ipotesi:
- che i soggetti abbiano agito nell’interesse proprio o di terzi non
collegati all’ente medesimo;
- che fornisca la prova che l’organo dirigente ha attuato modelli
organizzativi atti a prevenire la commissione di tali reati, affidando, se
ritenuto opportuno, ad organismi autonomi il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza di questi modelli.
L’art. 6 del decreto contempla infatti una forma di esonero da
responsabilità dell’ente nel caso venga dimostrato di avere adottato ed
attuato efficacemente modelli idonei a prevenire gli illeciti penali
considerati.
È prevista l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente ed è
anche possibile che le associazioni di categoria possano predisporre
codici di comportamento, su cui potranno essere elaborati singoli modelli
organizzativi, da comunicare al ministero di Grazia e Giustizia, il quale
ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono
essere pecuniarie e interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con revoca di quelli già
concessi, interdizione dall’esercizio di attività).
È istituita l’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il
Casellario giudiziale centrale che raccoglie tutte le sentenze ed i
decreti applicativi di sanzioni.
In merito alla tipologia dei reati, il legislatore delegato ha operato una
scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega
(300/2000) prevedendo all’art. 24 «l’indebita percezione di erogazioni
pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, la
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico» ed
all’art. 25 l’ipotesi di «corruzione e concussione».
V’è da osservare che la legge delega per la riforma del diritto societario
(366/2001) - all’art. 11, co. 1 lett. h) - prevede esplicitamente
l’applicazione di questa disciplina anche per il falso in bilancio, per le
false comunicazioni sociali, per l’impedito controllo, per l’omessa
convocazione dell’assemblea, per l’aggiotaggio ed per altri casi.
Il legislatore, nell’estendere ad una persona giuridica la responsabilità
amministrativa derivante dalla responsabilità penale dell’effettivo autore
del reato, concede all’ente solo la possibilità di trovarsi in una
situazione di assenza di colpa organizzativa.
Pertanto il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e
controlli, che il giudice penale deve formulare in occasione del processo
penale, comporta l’esonero dalla responsabilità dell’ente.
Questa circostanza impone a questi ultimi, ed in particolare alle società,
di valutare l’adeguatezza delle procedure organizzative già attuate o da
predisporre.
L’adozione di modelli organizzativi e gestionali e la creazione di
organismi di vigilanza costituiscono mezzi idonei di prevenzione dei reati
commessi da dipendenti e funzionari - permettendo anche interventi sul
piano disciplinare - ed evitano l’estensione della responsabilità dal
soggetto che ha commesso il reato alla società.
Va sottolineato che l’applicazione delle sanzioni agli enti incide
direttamente sugli interessi economici dei soci.
Talché, in caso di responsabilità amministrativa della società, questi
legittimamente potrebbero esperire «azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori inerti che, non avendo adottato modelli adeguati,
abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di “esonero” dalla
responsabilità». Per le società si pone quindi la necessità di instaurare
un modello efficace di organizzazione gestione e controllo che è
certamente innovativo rispetto ai canoni aziendali a cui ci siamo riferiti
nel passato. Diventa necessario effettuare un accurato monitoraggio dei
rischi (in quale settore aziendale e come si possono verificare eventi
pregiudizievoli) prima di progettare un adeguato sistema di controllo
preventivo tale da garantire che i rischi siano ridotti ad un livello
accettabile.
In uno studio Confindustria ha analizzato i protocolli di un sistema di
controllo preventivo che così si riassumono:
- Adozione di un codice etico - i principi etici di comportamento devono
costituire la base su cui impiantare tutto il sistema di controllo.
- Applicazione di un sistema organizzativo - chiaro nell’attribuzione
delle responsabilità e dei compiti, nelle linee di dipendenza gerarchica,
in cui vengano specificamente previsti i principi di controllo ed in cui
la contrapposizione delle funzioni può avere un ruolo importante, se non
fondamentale.
- Utilizzo di sistemi informatici tali da regolamentare lo svolgimento
delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo ricorrendo allo
strumento della separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi
cruciali di un processo a rischio.
- Delega di poteri autorizzativi e di firma assegnati coerentemente in
funzione delle responsabilità organizzative e gestionali definite
- Un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestivamente
segnalazioni sull’insorgere di situazioni di criticità, definendo, ove
possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio
elevato (quali accordi di intermediazione che prevedono pagamenti
off-shore).
- Comunicazione al personale relativa al codice etico, ai poteri
autorizzativi, alle linee di dipendenza gerarchica, alle procedure, ai
flussi informativi ed a quanto contribuisca a dare trasparenza
nell’operare quotidiano.
- Formazione del personale attraverso un programma adeguato rivolto a
coloro che operano nelle aree a rischio in funzione dei livelli dei
destinatari.
Infine, per quel che riguarda l’organismo di vigilanza già accennato, è
necessario che quest’ultimo controlli l’adeguatezza del modello, il suo
mantenimento nel tempo ed il conseguente aggiornamento, avendo cura di
accertare se alcune funzioni o strutture aziendali possano espletare
l’attività di quest’organismo senza che venga meno l’indispensabile
requisito dell’indipendenza ed obiettività di giudizio sull’iter di un
processo, su di un atto o sull’operato di un dipendente.
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