1) LA MONTAGNA PARTORÌ IL TOPOLINO
COSÌ LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
2) IL DECRETO 758/94
PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
3) PUBBLICO IMPIEGO
ACCESSO ALLE QUALIFICHE SUPERIORI
4) DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
5) INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE MERIDIONALI
RISCRITTE LE REGOLE
 

 

a cura di Vito Salerno
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Alle società vengono imposti altri discutibili obblighi
di Camillo Catarozzo - Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno
 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19/6/2001 - assume una particolare importanza, in quanto, pur non riconoscendo la responsabilità penale degli enti, introduce nel nostro ordinamento il principio di responsabilità derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che, preventivamente investiti di tale potere, agiscono in nome e per conto dell’ente che rappresentano. I soggetti destinatari di tale provvedimento sono gli enti forniti di personalità giuridica, in questo caso la responsabilità sussiste solo per i reati commessi nell’interesse degli stessi da parte di persone che al loro interno rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, o anche da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi, o infine da persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti precedentemente menzionati. È opportuno ricordare che tale tipo di responsabilità sorge solo in presenza di reati (commessi da soggetti legati a vario titolo all’ente) in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio degli stessi indipendentemente da concreti risultati patrimoniali.
L’ente non risponde nell’ipotesi:
- che i soggetti abbiano agito nell’interesse proprio o di terzi non collegati all’ente medesimo;
- che fornisca la prova che l’organo dirigente ha attuato modelli organizzativi atti a prevenire la commissione di tali reati, affidando, se ritenuto opportuno, ad organismi autonomi il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di questi modelli.
L’art. 6 del decreto contempla infatti una forma di esonero da responsabilità dell’ente nel caso venga dimostrato di avere adottato ed attuato efficacemente modelli idonei a prevenire gli illeciti penali considerati.
È prevista l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente ed è anche possibile che le associazioni di categoria possano predisporre codici di comportamento, su cui potranno essere elaborati singoli modelli organizzativi, da comunicare al ministero di Grazia e Giustizia, il quale ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato possono essere pecuniarie e interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con revoca di quelli già concessi, interdizione dall’esercizio di attività).
È istituita l’Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il Casellario giudiziale centrale che raccoglie tutte le sentenze ed i decreti applicativi di sanzioni.
In merito alla tipologia dei reati, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (300/2000) prevedendo all’art. 24 «l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico» ed all’art. 25 l’ipotesi di «corruzione e concussione».
V’è da osservare che la legge delega per la riforma del diritto societario (366/2001) - all’art. 11, co. 1 lett. h) - prevede esplicitamente l’applicazione di questa disciplina anche per il falso in bilancio, per le false comunicazioni sociali, per l’impedito controllo, per l’omessa convocazione dell’assemblea, per l’aggiotaggio ed per altri casi.
Il legislatore, nell’estendere ad una persona giuridica la responsabilità amministrativa derivante dalla responsabilità penale dell’effettivo autore del reato, concede all’ente solo la possibilità di trovarsi in una situazione di assenza di colpa organizzativa.
Pertanto il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale deve formulare in occasione del processo penale, comporta l’esonero dalla responsabilità dell’ente.
Questa circostanza impone a questi ultimi, ed in particolare alle società, di valutare l’adeguatezza delle procedure organizzative già attuate o da predisporre.
L’adozione di modelli organizzativi e gestionali e la creazione di organismi di vigilanza costituiscono mezzi idonei di prevenzione dei reati commessi da dipendenti e funzionari - permettendo anche interventi sul piano disciplinare - ed evitano l’estensione della responsabilità dal soggetto che ha commesso il reato alla società.
Va sottolineato che l’applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci.
Talché, in caso di responsabilità amministrativa della società, questi legittimamente potrebbero esperire «azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato modelli adeguati, abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di “esonero” dalla responsabilità». Per le società si pone quindi la necessità di instaurare un modello efficace di organizzazione gestione e controllo che è certamente innovativo rispetto ai canoni aziendali a cui ci siamo riferiti nel passato. Diventa necessario effettuare un accurato monitoraggio dei rischi (in quale settore aziendale e come si possono verificare eventi pregiudizievoli) prima di progettare un adeguato sistema di controllo preventivo tale da garantire che i rischi siano ridotti ad un livello accettabile.
In uno studio Confindustria ha analizzato i protocolli di un sistema di controllo preventivo che così si riassumono:
- Adozione di un codice etico - i principi etici di comportamento devono costituire la base su cui impiantare tutto il sistema di controllo.
- Applicazione di un sistema organizzativo - chiaro nell’attribuzione delle responsabilità e dei compiti, nelle linee di dipendenza gerarchica, in cui vengano specificamente previsti i principi di controllo ed in cui la contrapposizione delle funzioni può avere un ruolo importante, se non fondamentale.
- Utilizzo di sistemi informatici tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo ricorrendo allo strumento della separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio.
- Delega di poteri autorizzativi e di firma assegnati coerentemente in funzione delle responsabilità organizzative e gestionali definite
- Un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestivamente segnalazioni sull’insorgere di situazioni di criticità, definendo, ove possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio elevato (quali accordi di intermediazione che prevedono pagamenti off-shore).
- Comunicazione al personale relativa al codice etico, ai poteri autorizzativi, alle linee di dipendenza gerarchica, alle procedure, ai flussi informativi ed a quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano.
- Formazione del personale attraverso un programma adeguato rivolto a coloro che operano nelle aree a rischio in funzione dei livelli dei destinatari.
Infine, per quel che riguarda l’organismo di vigilanza già accennato, è necessario che quest’ultimo controlli l’adeguatezza del modello, il suo mantenimento nel tempo ed il conseguente aggiornamento, avendo cura di accertare se alcune funzioni o strutture aziendali possano espletare l’attività di quest’organismo senza che venga meno l’indispensabile requisito dell’indipendenza ed obiettività di giudizio sull’iter di un processo, su di un atto o sull’operato di un dipendente.

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