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LE ALTERNATIVE PER LE AZIENDE
3) ARTICOLO 7 LEGGE 21 LUGLIO 205/2000
APPLICABILITÀ AI GIUDIZI PENDENTI
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È TEMPO DI RIFORME
5) RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
“SOCIETAS DELINQUERE POTEST”
 

 

ARTICOLO 7 LEGGE 21 LUGLIO 205/2000
APPLICABILITÀ AI GIUDIZI PENDENTI
Efficacia retroattiva e natura interpretativa della norma
di Giovanni Maria di Lieto - Avvocato amministrativista avv.giovannimariadilieto@albaclick.com
 

I Giudici rimettenti sollevano, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 80, 31 marzo 1998, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'articolo 7 della legge n. 205, 21 luglio 2000, nella parte in cui, in violazione dei limiti della delega conferita dall'articolo 11, co. 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, avrebbe sottratto alla giurisdizione del Giudice ordinario e devoluto alla giurisdizione del Giudice amministrativo «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio».
Nella ordinanza in commento (12 luglio 2002, n. 340), la Corte Costituzionale è chiamata ad individuare la disciplina propria dei processi che sono iniziati tra il 1° luglio 1998 (data che, in base all'articolo 45, comma 18, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, segna l'inizio dell'efficacia delle norme dettate dagli articoli 33, 34, e 35 dello stesso decreto) e il 10 agosto 2000 (data in cui è entrata in vigore la legge 21 luglio n. 205, che ha sostituito, riproducendone il contenuto, il testo degli articoli 33, 34 e 35 del Decreto Legislativo n. 80/98).
Si tratta di stabilire la portata del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, introdotto dall'articolo 5 cpc; se le norme che la legge n. 205/2000 ha sostituito agli articolo 33, 34 e 35 del Decreto Legislativo n. 80/98 siano state dotate dal legislatore di efficacia retroattiva e pertanto di attitudine a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore.
L'articolo 5 del codice di procedura civile - nel testo risultante dall'articolo 2 della Legge 26 novembre 1990, n. 353 - dispone che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge.
Senonché, la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno affermato il principio, operante ormai come diritto vivente, secondo cui, pur in presenza della regola dell'articolo 5 del codice di procedura civile, che dispone l'irrilevanza dei mutamenti della legge sulla determinazione della giurisdizione e della competenza, il giudizio, per ragioni di economia processuale, continua davanti al giudice adito non solo quando questi cessi di essere competente per il mutato quadro normativo o di fatto, ma anche nel caso in cui il giudice cui la parte si sia rivolta, sebbene originariamente incompetente, sia divenuto competente in virtù di una sopravvenuta modifica legislativa.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura civile, il processo deve continuare davanti al Giudice adito non solo nel caso in cui questi, originariamente competente, cessa di esserlo a seguito del sopravvenuto mutamento dello stato di fatto o di diritto, ma anche quando il Giudice adito, incompetente, sia divenuto competente per sopravvenuta modifica legislativa.
Applicando tale principio, la controversia, relativa ad una materia indicata negli articoli 33 e 34 Decreto Legislativo n. 80/98, instaurata, nel periodo 1° luglio 1998 - 10 agosto 2000, dinanzi al Giudice amministrativo, rimarrebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in quanto, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale, in parte, dell'articolo 33 Decreto Legislativo n. 80/98, è entrata in vigore la Legge n. 205/2000, che ha reiterato la previsione normativa dei citati articoli 33 e 34.
Si è visto che i mutamenti delle norme sulla giurisdizione incidono sui processi pendenti davanti al Giudice originariamente privo di giurisdizione, al quale sia stata successivamente attribuita la giurisdizione.
Ai fini della giurisdizione, sono invece irrilevanti i mutamenti legislativi, successivi alla proposizione della domanda, che privino il Giudice adito della giurisdizione che egli aveva quando il giudizio è stato promosso.
Si deve allora affrontare il problema se le disposizioni introdotte con la Legge n. 205/2000 presentino efficacia retroattiva e pertanto si applichino ai giudizi pendenti, promossi nel periodo 1° luglio 1998 - 10 agosto 2000, dinanzi al Giudice ordinario.
I giudici a quibus, pur con argomentazioni diverse, ritengono che la giurisdizione sui giudizi pendenti sia regolata dall'articolo 34 Decreto Legislativo n. 80/98 nel testo originario, avente valore di decreto legislativo delegato, e non nel testo, avente invece valore di legge formale, risultante dalla sostituzione disposta dall'articolo 7 della Legge n. 205/2000. Pertanto, ritengono rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34.
La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 Decreto Legislativo n. 80/98 sulla base del seguente ordine di argomentazioni:
- i giudici rimettenti non considerano, invece, la diversa opzione interpretativa (già menzionata da questa Corte nell'ordinanza n. 123 del 2002 e, allo stato, presa in considerazione una sola volta dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 149 del 2001), secondo cui l'articolo 7 della sopravvenuta legge n. 205 del 2000 - modificando il testo degli articoli 33, 34 e 35 all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998 - avrebbe non solo sostituito talune norme di un decreto legislativo delegato con altrettante norme di legge formale (così affrancandole dal vizio di eccesso di delega, per il quale questa Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 33 del decreto: sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto dall'articolo 5 del codice di procedura civile);
- a questo ultimo risultato potrebbe condurre il coordinamento del nuovo testo dei citati articoli del decreto n. 80 del 1998, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, con un'altra disposizione del decreto rimasta immutata, cioè con l'articolo 45, comma 18, il quale, pur dopo la sostituzione dell'articolo 33 e dell'articolo 34 operata dalla legge del 2000, continua a disporre che «le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998»;
- per effetto di questa interpretazione la giurisdizione sarebbe, nella specie, regolata dall'articolo 34 nel nuovo testo, norma contenuta in una legge formale, nei confronti della quale la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non avrebbe potuto essere proposta (come questa Corte ha rilevato a proposito della questione decisa con la citata ordinanza n. 123 del 2002).
Secondo la Consulta, quindi, l'articolo 7 della Legge n. 205/2000 regola con effetto retroattivo il riparto di giurisdizione in relazione ai giudizi introdotti nella vigenza dell'articolo 34 Decreto Legislativo n. 80/98.
La Corte Costituzionale accede alla tesi che l'articolo 7 della Legge n. 205/2000 ha efficacia retroattiva, e quindi attitudine a regolare direttamente la giurisdizione - in deroga all'articolo 5 del codice di procedura civile - rispetto ai processi pendenti, iniziati dopo il 1° luglio 1998 e anteriormente alla sua entrata in vigore.

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