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In data 29/09/2002, il Consiglio dei Ministri ha adottato il D.Lgs.n.231/02, recependo, così, nel nostro ordinamento,
la Direttiva n.2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il provvedimento in esame persegue tale obiettivo, mediante disposizioni volte a
rafforzare la trasparenza nelle relazioni contrattuali, ad assicurare un adeguato risarcimento per i pagamenti tardivi ed a garantire efficienti procedure per ottenere il risarcimento spettante.
L'art.1 sancisce che la nuova normativa si applica ad ogni pagamento, effettuato a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali tra imprese private o tra queste ed amministrazioni
pubbliche, aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi. Le disposizioni del D.Lgs.n.231/02 si applicano ai contratti stipulati, dopo l'8 agosto 2002, da imprese,
professionisti, artigiani, commercianti, produttori, distributori, ma non ai rapporti con soggetti privati (i cosidetti contratti del consumatore). Si è, inoltre, esclusa l'efficacia del
provvedimento, per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, per le richieste di interessi inferiori a 5 euro nonché per i pagamenti a titolo di risarcimento del
danno, ivi compresi quelli a carico delle assicurazioni. Si è ritenuto, infine, di non estendere l'ambito di applicazione del decreto alla materia dei lavori pubblici. L'art.3 riconosce al
creditore il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato da impossibilità della prestazione
per causa a lui non imputabile. In tal modo, si è confermato il principio generale posto dall'art.1218 del Codice Civile, che libera il debitore quando ricorra il caso fortuito o la forza
maggiore.
L'art.4 stabilisce l'importante principio, per cui gl'interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, contrattuale o legale che
sia, senza che sia più necessaria la costituzione in mora del debitore. Resta fermo il rispetto del principio della libertà contrattuale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il termine per il
pagamento non sia stato convenuto dalle parti, è stato istituito un meccanismo comune, per tutti gli Stati membri dell'U.E.. Si è previsto, infatti, un termine di 30 giorni, che decorre dal
ricevimento della fattura o dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se non è certa la data del ricevimento della fattura o se tale data sia anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.
Dunque, diventa necessario trasmettere la fattura con modalità tali da poter essere certi del giorno della sua ricezione: appunto perché il debitore diventa moroso, trascorso il suindicato
termine, senza che il creditore debba inviargli alcuna sollecitazione al pagamento.
Precedentemente, in applicazione dell'art.1454 c.c., il creditore aveva l'onere di inviare, dopo la scadenza del termine di pagamento, una lettera di diffida al debitore, con invito a
regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
In base alla nuova normativa, si può ritenere superata la necessità di una lettera raccomandata di "messa in mora", se si possa dimostrare l'avvenuto recapito, anche per via telematica, della
fattura.
Se è previsto un accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, il termine di 30 giorni decorre dalla data dell'accettazione o della verifica,
eventualmente previste dalla legge o dal contratto, qualora il debitore abbia ricevuto la fattura in epoca non successiva a tale data.
L'art. 5, con una formulazione piuttosto ermetica, stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, «il saggio degl'interessi di mora è pari al tasso d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali».
Il saggio, dunque, è composto da due parti:
1) una variabile, su base semestrale, legata al tasso d'interesse applicato dalla B.C.E. nelle principali operazioni di rifinanziamento al sistema bancario (si tratta del parametro ufficiale di
riferimento, l'ex tasso ufficiale di sconto);
2) una fissa, costituita dalla maggiorazione del 7%.
La misura del saggio, che resta invariata per un semestre, viene resa nota dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quinto giorno
lavorativo di ogni semestre. Per ottenere il valore del tasso di mora, da applicare alle transazioni commerciali, dovrà essere aggiunta al predetto saggio la maggiorazione di sette punti
percentuali. Se, per ipotesi, il valore del tasso d'interesse applicato dalla B.C.E. nel primo semestre 2003 dovesse restare pari all'attuale 3,25%, conseguentemente, per il periodo compreso tra
l'1/01/03 ed il 30/06/03, il valore del tasso di mora sarebbe pari al 10,25%.
L'art. 6 stabilisce che, qualora il debitore non dimostri di non essere responsabile del ritardato pagamento, al creditore spetta il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme
non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno.
L'art. 7 prevede, inoltre, la nullità dell'accordo sulla data di pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, se esso risulti gravemente iniquo in danno del creditore, avuto riguardo
alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi. In particolare, viene
considerato gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del
creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi, rispetto ai
termini di pagamento a lui concessi.
L'art. 8 riconosce, sotto tale profilo, alle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza
della piccole e medie imprese, la legittimazione ad agire, a tutela degl'interessi collettivi, richiedendo al giudice competente, tra l'altro, di accertare la grave iniquità delle condizioni
generali concernenti la data del pagamento e di inibirne l'uso.
L'art. 9, poi, in un'ottica di rafforzamento degli strumenti giudiziari di tutela del credito, introduce un'abbreviazione dei termini (30 giorni dal deposito del ricorso), per ottenere un
decreto ingiuntivo.
È stato previsto che il giudice conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali.
Ancora sotto il profilo processuale, è stata prevista, infine, la possibilità di ottenere in Italia un decreto ingiuntivo anche contro il debitore residente all'estero. In definitiva appare
chiara l'importanza della nuova normativa in adeguamento a principi generali comuni in Europa. Il punto focale è dato dall'impatto che la novella potrà avere sui rapporti commerciali e
contrattuali nei settori interessati, anche in relazione ad alcune conseguenze di tipo fiscale, che potranno avere rilevante incidenza. La prassi ormai consolidata nel tempo dovrà
necessariamente essere modificata alla luce di quanto sopra con conseguenze allo stato non chiaramente prevedibili soprattutto in considerazione dei rilevanti aspetti economici connessi. Sarà
necessario ritornare sul tema, una volta acquisiti gli elementi di valutazione derivanti dall'osservazione della nuova realtà.
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