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Il diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, dei lavoratori a termine
che avessero prestato attività a carattere stagionale nell'anno precedente, era previsto dall'articolo 8 bis della Legge 79/83, a condizione che vi fosse stata la manifestazione di volontà di
esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e dall'articolo 23, Legge 56/87 che, in un primo tempo, limitava il diritto ai casi in cui era
obbligatoria la richiesta numerica. Nulla si diceva in ordine al destinatario della manifestazione di volontà che, nel regime di collocamento ed avviamento al lavoro, all'epoca vigente (che
prevedeva quale regola generale l'assunzione per il tramite del collocamento e la richiesta numerica), veniva individuato negli Uffici di collocamento, anche perché, in quel contesto normativo,
il datore di lavoro doveva semplicemente limitarsi ad avanzare la richiesta numerica. Ed infatti secondo Cassazione del 14 maggio 1993, 5521:
«Nel regime anteriore all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - che riconosce (dal primo gennaio 1989) la facoltà del datore di lavoro di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta
nominativa - il datore di lavoro (fuori dei casi di possibilità di richiesta nominativa secondo la tassativa previsione dell'articolo 34 della Legge n. 300 del 1970) ha solo l'obbligo
d'inoltrare la richiesta numerica all'Ufficio di collocamento, e non è tenuto a segnalare a tale ufficio il diritto di precedenza (nell'assunzione) spettante, ai sensi dell'articolo 8 bis del
Decreto Legge del 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con Legge del 25 marzo 1983 n. 79, e dell'articolo 23 della Legge 28 febbraio del 1987 n. 56, ad un suo ex dipendente a tempo determinato,
essendo compito dello stesso ufficio (che è altresì l'unico destinatario della manifestazione di volontà del lavoratore avente diritto a tale precedenza) attuare esecutivamente il diritto di
precedenza suindicato e tener conto altresì dei criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 15 della Legge 29 aprile 1949 n. 264». Vale anche la pena di rammentare che, secondo un orientamento
ormai consolidato della Suprema Corte, nell'ambito della disciplina normativa in tema di avviamento (ordinario) al lavoro (secondo la Legge 29 aprile 1949, n.264 e cioè in base a quanto previsto
dal sistema normativo innanzi descritto), il rapporto di lavoro trovava la sua fonte costitutiva non nel provvedimento (amministrativo) di avviamento, ma nel "contratto" che le parti, dopo
l'avviamento, avrebbero dovuto stipulare nell'ambito della loro autonomia negoziale. Insomma il diritto di precedenza era un diritto ex lege alla precedenza nell'avviamento al lavoro, sicché
esso doveva essere esercitato nei confronti dei relativi uffici, competenti ad avviare i lavoratori. Il datore di lavoro poteva, al più, rispondere nei confronti del lavoratore avviato in caso
di rifiuto di assunzione, secondo i principi di diritto comune. Sul diritto di precedenza incide dunque la disciplina del collocamento che, nel corso degli anni però, ha subito rilevantissime
modifiche. Dalla richiesta numerica, infatti, si è passati prima a quella nominativa (articolo 25, Legge 223/1991) e, poi, alla assunzione diretta (articolo 9 bis Legge 608/1996) con
comunicazione agli uffici di collocamento (che nel frattempo hanno anche cambiato nome, funzione, organo di riferimento, ma continuiamo a chiamarli così per brevità) da inviarsi contestualmente
all'assunzione.
In tale nuovo contesto normativo deve essere riletta la normativa in questione, anch'essa rivisitata, come più innanzi si illustrerà.
Tale mutamento del contesto normativo ha fatto cambiare - almeno ad avviso di chi scrive - la natura e l'oggetto del diritto in questione ed il conseguente regime, soprattutto sotto il profilo
dei destinatari della comunicazione. Innanzitutto - senza citare modifiche che in questa sede non interessano - è stato sostituito il comma II, dell'articolo 23 della Legge 56/87, dall'articolo
9 bis, comma 1, Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 luglio 1993, n. 236. La nuova formulazione ha eliminato il riferimento alla richiesta
numeri ca proprio perché questa non costituiva più la regola generale essendo stata sostituita dalla richiesta nominativa. La norma continuava, peraltro, a non indicare i destinatari della
manifestazione di volontà generando qualche confusione per coloro che - abituati al precedente modello di collocamento - non hanno colto in pieno l'innovazione. A questo punto, infatti, essendo
venuta meno la funzione di avviamento al lavoro da parte dell'Ufficio di collocamento, il diritto del lavoratore diventa un vero e proprio diritto all'assunzione, e cioè alla stipula di un nuovo
contratto a termine. Solo che tale diritto deve naturalmente essere esercitato nei confronti del datore di lavoro, che è la controparte contrattuale ed il soggetto che, dovendo procedere
all'assunzione, deve essere messo in condizione di conoscere se il proprio ex dipendente ha manifestato la sua volontà secondo i termini di legge, ragion per cui non può che essere lui il
destinatario della manifestazione di volontà. Ma la lunga evoluzione normativa non si è esaurita in quanto l'art.8 bis L.79/83 e l'art. 23 L.56/87, sono stati abrogati dall'art. 11, comma 1,
Decreto Legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, abrogazione ribadita (!) dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297. Il D.Lgs. 368/2001 ha rinviato ai contratti collettivi
nazionali (e non di diverso livello) stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi per «la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e
con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma
2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56» sancendo, altresì, che «in ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore
può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso». Secondo la norma il diritto di
precedenza è soppresso e dovranno essere i contratti collettivi nazionali e non locali, da stipulare successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 358/2001, a ridisciplinare il diritto di
precedenza che dunque si trasformerà in un diritto contrattuale all'assunzione. Esso dovrà essere esercitato come specificamente sancito nei confronti del datore di lavoro.
In via transitoria il D.Lgs. 358/01 prevede che «le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro».
Si potranno porre, peraltro,questioni di interpretazione del contratto collettivo, di rapporti con contratti di livello diverso da quello nazionale, di efficacia temporale del contratto in
relazione al momento di esercizio del diritto di precedenza e della sua esecuzione, almeno finché la contrattazione non avrà stabilito il nuovo assetto.
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