1) LINGUAGGIO GIURIDICO ED IMPRENDITORIALE
ODIO, AMORE E FANTASIA
2) LAVORO E PREVIDENZA
L’IMPRONTA FISCALE
3)  PROJECT FINANCING PUBBLICO
NUOVE PROBLEMATICHE APPLICATIVE
 

 

PROJECT FINANCING PUBBLICO
NUOVE PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Una realtà che inevitabilmente guadagnerà il suo spazio
di Giovanni Cioffi - Avvocato Studio Legale Cioffi & Associati Napoli - studio@cioffieassociati.it
 

Il project financing pubblico, dopo iniziali speranze di potenziamento delle occasioni di investimento, si è scontrato con le difficoltà delle amministrazioni di gestire il nuovo strumento.
Molte opere non hanno potuto giovarsi del capitale privato per mancanza di idonei strumenti di programmazione, e le stesse proposte presentate si sono arenate spesso in procedure senza esito. I miglioramenti introdotti al sistema in particolare dalla legge 166/2002 tendono a rilanciare il meccanismo, e meritano di essere esaminate per le opportunità che aprono e per i problemi di applicazione che comportano, nella consapevolezza che, comunque, il project financing resta pur sempre il più interessante strumento di realizzazione di opere pubbliche.
La prima questione sorge circa l'individuazione delle opere per le quali si può presentare proposta. La precedente formulazione dell'art. 37 bis della Merloni richiedeva che si trattasse di opere rientranti nei piani triennali o in specifici strumenti di programmazione. Con qualche sforzo interpretativo, in passato si è cercato di utilizzare in tal senso singoli atti di previsione di opere, col risultato che è stato lasciato molto alla disponibilità e all'interesse dell'amministrazione a recepire proposte su queste basi.
Oggi l'art. 37 bis da una diversa impostazione: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14 della presente legge, proposte di intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti».
Il primo livello di lettura della nuova norma è quello della possibilità di intervenire nella fase stessa della programmazione delle opere pubbliche. Facoltà attribuita a soggetti anche non rientranti nella categoria dei "promotori" veri e propri, soggetti dotati di precisi requisiti disciplinati dalla legge.
Può però osservarsi che, benché sia chiaramente escluso un obbligo dell'amministrazione di esaminare le proposte, ciò non significa che esse debbano fare la fine dei messaggi in bottiglia. All'amministrazione la legge attribuisce una facoltà e non un obbligo di esame; ma per quanto ampia la relativa discrezionalità, il suo esercizio può ritenersi comunque assoggettato ai doveri ed ai limiti generali gravanti sull'esercizio della stessa da parte dell'amministrazione.
Si tratta pur sempre di proposte previste dalla legge, che si inseriscono nel procedimento di formazione della programmazione pubblica, e quanto meno costituiscono il proponente quale soggetto interessato al procedimento, con le conseguenze in tema di diritto all'informazione e alla partecipazione previste dalle norme generali.
Un secondo livello di lettura conduce a ritenere che si avrà una restrizione dei margini interpretativi in ordine a quali siano le opere assoggettabili alla proposta di affidamento.
Distinguendo due diversi tipi di proposta (di programmazione e di affidamento) la norma dirotta inevitabilmente nella prima le proposte di opere che non siano chiaramente comprese negli strumenti di programmazione già esistenti. È innovata anche la tempistica: alle date fisse del 30 giugno, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, gli artt. 37 bis, comma 2 ter, 37 ter e 37 quater sostituiscono, ora, termini decorrenti dalla presentazione delle proposte (15 giorni per l'apertura del procedimento, 4 mesi per la valutazione della proposta, successivi 3 mesi per l'indizione della gara).
Ciò rende più pratica la gestione delle procedure e più rilevante l'iniziativa del proponente, ma lascia aperta la questione della possibilità che un nuovo proponente intervenga in pendenza della valutazione della precedente proposta, sia nell'ambito dei termini (non perentori) di legge, sia nel caso che gli stessi siano stati superati (problema che si pone, ad esempio, per grandi interventi, urbanistici, nella nostra regione).
È più coerente col sistema ritenere che la nuova proposta debba essere valutata (comparativamente con la precedente), perché altrimenti l'avvio della procedura di valutazione della stessa finirebbe col "bloccare" senza limiti la presentazione di altre. Nel project financing infatti è qualificante l'impulso privato e il diritto di farsi avanti con proposte, a differenza di quanto avviene nelle altre procedure concorsuali che nascono dall'iniziativa dell'amministrazione, la cui eventuale lentezza procedurale non può riguardare altri che i partecipanti alla gara. Gli interessati hanno dunque margini per pretendere che vengano prese in considerazione nuove proposte da parte loro.
Resta ancora poco definito il meccanismo di comparazione tra i vari progetti. La norma si limita ad enunciare il principio della comparazione, ed allo stato attuale le relative regole devono desumersi dai principi e dalle norme generali del settore.
La riforma del rapporto tra proposte e programmazione va poi letta anche alla luce della riforma dell'art. 14 della Merloni, il cui nuovo comma 3 semplifica la struttura del programma triennale delle opere, eliminando l'originaria articolazione per categorie e interventi. Quanto ai settori suscettibili di project financing, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione (da condividersi) n. 4 del 06.03.02, aveva già chiarito che l'istituto è utilizzabile anche per i cosiddetti "settori esclusi" (acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni) di cui al Decreto Legislativo 158/95; e per il ciclo delle acque, in particolare, anche per i suoi singoli segmenti.
Andrebbe aperta una discussione a latere sulla concreta possibilità di utilizzare il project financing negli ambiti territoriali (la maggioranza) nei quali non si siano ancora attivati i relativi Enti. Benché dispieghi i suoi effetti nella fase finale della procedura, va però sin d'ora menzionata, in quanto elemento di stimolo alla presentazione di proposte, l'introduzione, negli ultimi due periodi dell'art. 37 ter del last call, già in origine atteso dagli operatori economici, ossia della possibilità per il promotore di far propria l'aggiudicazione adeguando «la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente».
È evidente la grande portata di questa innovazione che consente al promotore di ipotecare seriamente l'aggiudicazione finale, ed accresce, nell'ambito dell'istituto, l'importanza della prima fase, quella cioè della valutazione delle opere per le quali si può presentare proposta, e della formulazione e presentazione della stessa.
È altrettanto prevedibile un aumento della competitività nella fase di scelta del promotore, e quindi una maggior frequenza di proponenti in concorrenza, il che sottoporrà a tensione la poco strutturata normativa che, come si è detto, regge la fase della comparazione tra le diverse proposte, ed evidenzierà l'esigenza di più complete forme di pubblicità relativamente a questa stessa fase.
Ma il project financing pubblico è una realtà che inevitabilmente guadagnerà il suo spazio tra esigenza primaria di coinvolgimento dell'iniziativa privata e adeguamento delle procedure dirigiste delle amministrazioni.

torna su