|
La
legge finanziaria 2003 ha una impronta prevalentemente fiscale,
costituendo una sorta di anticipazione di parte delle riforme annunziate,
con numerose altre disposizioni che spaziano su diverse materie e - tra
queste - il lavoro e la previdenza. Giova, peraltro, sottolineare che
anche le disposizioni fiscali sono talvolta orientate nel senso di
incentivare l'occupazione (ad esempio il bonus per le assunzioni) ovvero
di ridurre (in tema di IRAP) l'incidenza del costo del lavoro sulla base
imponibile da assoggettare a tassazione.
Importanti sono le disposizioni in tema di pubblico impiego che non
interessano in questa sede per le caratteristiche dei destinatari della
Rivista.
Accanto a disposizioni - invero la maggioranza - dettate per settori e/o
situazioni del tutto particolari (ad esempio imprese armatoriali;
lavoratori esposti all'amianto; fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle Aziende private del gas, misure per l'agricoltura) ovvero
che prevedono proroghe (ad esempio CIGS, mobilità, contratti di
solidarietà) e finanziamenti (ad esempio in tema di formazione
professionale, asili nido nei luoghi di lavoro, interventi per la
promozione industriale, per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione)
vi sono disposizioni che hanno portata generale.
In un panorama abbastanza frammentato, mi limito a segnalarne alcune che
sembrano di più ampio interesse.
Particolarmente rilevante è la soppressione, a far tempo dal 1 gennaio
2003, dell'INPDAI, l'Istituto previdenziale dei dirigenti industriali, con
la quale si chiude l'epoca dell'autonomia della tutela previdenziale per
tale categoria di prestatori di lavoro.
Il personale dipendente dell'INPDAI viene trasferito all'INPS e così tutte
le posizioni contributive, i rapporti attivi (crediti contributivi) e
passivi (pagamento delle prestazioni).
Il passaggio all'INPS dei dirigenti già iscritti all'INPDAI avviene
automaticamente.
I dirigenti saranno iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
peraltro con una contabilità separata.
La contribuzione per i dirigenti di azienda dovrà essere pagata all'INPS a
partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2003.
Le aliquote contributive non hanno subito modifiche anche se, per i
dirigenti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, non sarà più
applicabile il massimale contributivo vigente presso l'INPDAI, la qual
cosa comporterà un aumento della contribuzione per quei dirigenti che
percepiscono una retribuzione superiore a tale massimale.
Il problema operativo, che dovrà essere risolto dalla prassi
amministrativa, concerne la segnalazione dei nominativi dei nuovi
dirigenti perché, allo stato, non è previsto l'obbligo di comunicare
all'INPS il nominativo dei dipendenti che vengono assunti o promossi.
Il regime pensionistico dei dirigenti, dal primo gennaio 2003, è
uniformato a quello degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
secondo le regole dell'INPS. Tale quota di pensione (in caso di dirigenti
già iscritti) andrà sommata alla quota di pensione corrispondente
all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002 presso l'INPDAI
e secondo le relative regole.
La legge finanziaria ha, poi, ulteriormente ristretto il divieto di cumulo
della pensione di anzianità e dei redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Tale divieto è stato rimosso per i pensionati con almeno 58 anni di età e
37 anni di anzianità contributiva nonché per coloro che, avendo già
maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno presentato
la relativa domanda entro il 30 novembre 2002, e versano una sorta di una
tantum entro il 17 marzo 2003.
È prevista, inoltre, la sospensione della prescrizione dei contributi
previdenziali.
Dal 1 gennaio 2003, infatti, è sospeso, per 18 mesi (e dunque sino al
6/2004), il decorso del termine prescrizionale dei contributi relativi
all'anno 1998 con riferimento ai periodi non coperti da contribuzione e
risultanti dall'estratto conto contributivo.
La disposizione è collegata alla norma che prevede l'emissione di un
estratto conto contributivo che indica i contributi utili per il
raggiungimento della pensione e per la determinazione del suo importo
(vedi art.1, l.335/95).
L'INPS conta su un controllo da parte dell'assicurato il quale, ricevuto
l'estratto conto, dovrebbe segnalare eventuali anomalie.
Notevoli potranno essere i problemi ed il contenzioso se l'aggiornamento
degli archivi elettronici non sarà adeguato.
È stato recuperato l'effetto sospensivo del termine di prescrizione già
previsto dall'art.2, comma 19, del d.l. n.463/1983 convertito con
modificazioni, in legge n.638/1983.
Tale norma, però, aveva introdotto una vera è propria ipotesi di
"sospensione ope legis" triennale per tutti i termini di prescrizione dei
contributi dovuti all'INPS o all'INAIL.
La legge finanziaria del 2003, richiamando l'estratto conto previsto
dall'art.1, comma 6, della l.335/95, si riferisce alle contribuzioni
dovute all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive
ed esclusive della stessa e si riferisce altresì alla contribuzione
relativa all'anno 1998.
Si tratta, cioè, di una disposizione eccezionale, riferita a situazioni
ben determinate, anche se è lecito pensare che essa potrebbe essere estesa
agli anni successivi.
Un meccanismo che dovrebbe dare all'INPS un tempo maggiore per esperire le
azioni di recupero contributivo ponendo riparo alla inefficienza.
Alla stessa finalità è ispirata la disposizione dettata dall'art.38, comma
8 della legge finanziaria.
Come a tutti noto l'INPS può cartolarizzare ed iscrivere a ruolo i propri
crediti (molto spesso presunti) utilizzando il procedimento esattoriale
disciplinato dal decreto legislativo 46/1999.
L'art.25 del citato d.lgs. limita la possibilità di iscrivere a ruolo i
contributi ed i premi sancendo una vera e propria decadenza. Orbene tale
norma, che già era oggetto di una regolamentazione transitoria proprio per
la contribuzione previdenziale, vede ancora slittare la propria
applicabilità ai soli contributi e premi non versati ed agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
In pratica gli istituti assicurativi e previdenziali, a differenza di
tutti gli altri Enti, per i contributi e premi precedenti alla sopra
citata data possono utilizzare la procedura dell'iscrizione a ruolo senza
essere tenuti a rispettare i termini sanciti dall'art.25 del decreto
legislativo n.46/1999, il che comporta una minor garanzia del soggetto
obbligato, di difficile giustificazione.
Da ultimo segnalo la possibilità di istituire fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua.
La legge finanziaria al riguardo ha novellato l'art.118 della legge
388/00, dettando articolate disposizioni in materia.
Si tratta di fondi privatistici che possono, essere costituiti attraverso
accordi interconfederali, diversi per i settori dell'industria,
dell'agricoltura, dell'artigianato e del terziario, separati per i
Dirigenti, i quali, previa autorizzazione ministeriale, possono svolgere
attività di finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o individuali.
torna su |