1) LINGUAGGIO GIURIDICO ED IMPRENDITORIALE
ODIO, AMORE E FANTASIA
2) LAVORO E PREVIDENZA
L’IMPRONTA FISCALE
3) PROJECT FINANCING PUBBLICO
NUOVE PROBLEMATICHE APPLICATIVE
 

 

LAVORO E PREVIDENZA
L’IMPRONTA FISCALE
Approfondite alcune disposizioni di ampia portata contenute nella legge finanziaria 2003
di Lorenzo Ioele - Docente Diritto Sicurezza Sociale Università degli Studi di Salerno
 

La legge finanziaria 2003 ha una impronta prevalentemente fiscale, costituendo una sorta di anticipazione di parte delle riforme annunziate, con numerose altre disposizioni che spaziano su diverse materie e - tra queste - il lavoro e la previdenza. Giova, peraltro, sottolineare che anche le disposizioni fiscali sono talvolta orientate nel senso di incentivare l'occupazione (ad esempio il bonus per le assunzioni) ovvero di ridurre (in tema di IRAP) l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a tassazione.
Importanti sono le disposizioni in tema di pubblico impiego che non interessano in questa sede per le caratteristiche dei destinatari della Rivista.
Accanto a disposizioni - invero la maggioranza - dettate per settori e/o situazioni del tutto particolari (ad esempio imprese armatoriali; lavoratori esposti all'amianto; fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas, misure per l'agricoltura) ovvero che prevedono proroghe (ad esempio CIGS, mobilità, contratti di solidarietà) e finanziamenti (ad esempio in tema di formazione professionale, asili nido nei luoghi di lavoro, interventi per la promozione industriale, per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione) vi sono disposizioni che hanno portata generale.
In un panorama abbastanza frammentato, mi limito a segnalarne alcune che sembrano di più ampio interesse.
Particolarmente rilevante è la soppressione, a far tempo dal 1 gennaio 2003, dell'INPDAI, l'Istituto previdenziale dei dirigenti industriali, con la quale si chiude l'epoca dell'autonomia della tutela previdenziale per tale categoria di prestatori di lavoro.
Il personale dipendente dell'INPDAI viene trasferito all'INPS e così tutte le posizioni contributive, i rapporti attivi (crediti contributivi) e passivi (pagamento delle prestazioni).
Il passaggio all'INPS dei dirigenti già iscritti all'INPDAI avviene automaticamente.
I dirigenti saranno iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, peraltro con una contabilità separata.
La contribuzione per i dirigenti di azienda dovrà essere pagata all'INPS a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2003.
Le aliquote contributive non hanno subito modifiche anche se, per i dirigenti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, non sarà più applicabile il massimale contributivo vigente presso l'INPDAI, la qual cosa comporterà un aumento della contribuzione per quei dirigenti che percepiscono una retribuzione superiore a tale massimale.
Il problema operativo, che dovrà essere risolto dalla prassi amministrativa, concerne la segnalazione dei nominativi dei nuovi dirigenti perché, allo stato, non è previsto l'obbligo di comunicare all'INPS il nominativo dei dipendenti che vengono assunti o promossi.
Il regime pensionistico dei dirigenti, dal primo gennaio 2003, è uniformato a quello degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo le regole dell'INPS. Tale quota di pensione (in caso di dirigenti già iscritti) andrà sommata alla quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002 presso l'INPDAI e secondo le relative regole.
La legge finanziaria ha, poi, ulteriormente ristretto il divieto di cumulo della pensione di anzianità e dei redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Tale divieto è stato rimosso per i pensionati con almeno 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva nonché per coloro che, avendo già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno presentato la relativa domanda entro il 30 novembre 2002, e versano una sorta di una tantum entro il 17 marzo 2003.
È prevista, inoltre, la sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali.
Dal 1 gennaio 2003, infatti, è sospeso, per 18 mesi (e dunque sino al 6/2004), il decorso del termine prescrizionale dei contributi relativi all'anno 1998 con riferimento ai periodi non coperti da contribuzione e risultanti dall'estratto conto contributivo.
La disposizione è collegata alla norma che prevede l'emissione di un estratto conto contributivo che indica i contributi utili per il raggiungimento della pensione e per la determinazione del suo importo (vedi art.1, l.335/95).
L'INPS conta su un controllo da parte dell'assicurato il quale, ricevuto l'estratto conto, dovrebbe segnalare eventuali anomalie.
Notevoli potranno essere i problemi ed il contenzioso se l'aggiornamento degli archivi elettronici non sarà adeguato.
È stato recuperato l'effetto sospensivo del termine di prescrizione già previsto dall'art.2, comma 19, del d.l. n.463/1983 convertito con modificazioni, in legge n.638/1983.
Tale norma, però, aveva introdotto una vera è propria ipotesi di "sospensione ope legis" triennale per tutti i termini di prescrizione dei contributi dovuti all'INPS o all'INAIL.
La legge finanziaria del 2003, richiamando l'estratto conto previsto dall'art.1, comma 6, della l.335/95, si riferisce alle contribuzioni dovute all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e si riferisce altresì alla contribuzione relativa all'anno 1998.
Si tratta, cioè, di una disposizione eccezionale, riferita a situazioni ben determinate, anche se è lecito pensare che essa potrebbe essere estesa agli anni successivi.
Un meccanismo che dovrebbe dare all'INPS un tempo maggiore per esperire le azioni di recupero contributivo ponendo riparo alla inefficienza.
Alla stessa finalità è ispirata la disposizione dettata dall'art.38, comma 8 della legge finanziaria.
Come a tutti noto l'INPS può cartolarizzare ed iscrivere a ruolo i propri crediti (molto spesso presunti) utilizzando il procedimento esattoriale disciplinato dal decreto legislativo 46/1999.
L'art.25 del citato d.lgs. limita la possibilità di iscrivere a ruolo i contributi ed i premi sancendo una vera e propria decadenza. Orbene tale norma, che già era oggetto di una regolamentazione transitoria proprio per la contribuzione previdenziale, vede ancora slittare la propria applicabilità ai soli contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
In pratica gli istituti assicurativi e previdenziali, a differenza di tutti gli altri Enti, per i contributi e premi precedenti alla sopra citata data possono utilizzare la procedura dell'iscrizione a ruolo senza essere tenuti a rispettare i termini sanciti dall'art.25 del decreto legislativo n.46/1999, il che comporta una minor garanzia del soggetto obbligato, di difficile giustificazione.
Da ultimo segnalo la possibilità di istituire fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
La legge finanziaria al riguardo ha novellato l'art.118 della legge 388/00, dettando articolate disposizioni in materia.
Si tratta di fondi privatistici che possono, essere costituiti attraverso accordi interconfederali, diversi per i settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del terziario, separati per i Dirigenti, i quali, previa autorizzazione ministeriale, possono svolgere attività di finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali.

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