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A partire dal 23 marzo 2002, è entrato in vigore il D.Lgs. n.24/2002, che ha attuato la Direttiva 44/1999/CE, disciplinante taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo. Il predetto decreto prevede l'inserimento nel Codice Civile di nuovi
articoli, concernenti il regime delle garanzie relative ai contratti di cessione di beni al consumatore. È stato rilevato che l'attuazione delle direttive comunitarie è ormai il meccanismo prevalente di riforma del nostro sistema di diritto privato. Quanto alla sedes materiae della novella, le soluzioni prospettate relativamente al nostro ordinamento sono state due. Secondo una prima
impostazione, la nuova disciplina avrebbe dovuto essere inserita dopo il paragrafo 1 della sezione I del capo I, cioè dopo l'art.1497 c.c.; lasciando dunque inalterato l'impianto generale della normativa sulle garanzie nella vendita e limitando le innovazioni più penetranti alle fattispecie di vendita al consumatore. Secondo l'altra tesi, adottata dal legislatore, la novella avrebbe dovuto
essere inserita dopo l'art.1519 c.c., cioè immediatamente dopo le disposizioni generali relative alla vendita di cose mobili.
In tal modo, è stato realizzato un doppio regime di garanzie:
a) quello riguardante i beni acquistati da soggetti diversi dal consumatore: beni acquistati per essere utilizzati nell'ambito dell'attività professionale od imprenditoriale svolta dall'acquirente. Per tali contratti, continueranno ad essere applicate le norme sulla vendita in generale: in particolare, l'art.1490 c.c. sulla garanzia legale, che copre per un anno i vizi e la mancanza di
qualità del bene venduto e dà diritto ad una riduzione del prezzo ovvero, per vizi rilevanti, alla risoluzione del contratto, e l'art.1512 c.c. sulla garanzia commerciale, che copre i difetti di funzionamento del bene e dà diritto alla riparazione o alla sostituzione dello stesso, e tutte le norme ad essi conseguenti;
b) quello riguardante i beni acquistati dal consumatore: beni destinati, quindi, a soddisfare esigenze personali e private. A tali contratti si applicheranno i nuovi articoli del Codice Civile (dal 1519-bis al 1519-nonies), introdotti dal D.Lgs.24/2002. Il decreto è costituito da due articoli: l'art.1 prevede appunto l'inserimento nel Codice, dopo il paragrafo "Della vendita di cose mobili"
di uno nuovo, intitolato "Della vendita di beni di consumo"; l'art.2 introduce delle norme transitorie.
Con l'art.1519-bis si stabilisce l'ambito di applicazione della novella, disponendosi che la stessa si applica non solo ai contratti di vendita ma anche a quelli di permuta, di somministrazione, di appalto, d'opera, e a quanti altri, anche atipici o misti, finalizzati alla produzione e/o alla fornitura di beni
di consumo. L'ultimo comma dell'art.1519-bis prevede che le disposizioni introdotte si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati; tuttavia chiarisce che il difetto deve essere valutato tenendo conto dell'usura in rapporto al periodo di utilizzo.
L'art.1519-ter introduce il concetto di conformità al contratto e stabilisce che detta conformità sussiste quando i beni:
a) sono idonei all'uso a cui i beni dello stesso tipo servono abitualmente;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del campione presentato al consumatore;
c) presentano le qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della loro natura nonché delle dichiarazioni pubblicitarie rese dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante;
d) sono idonei ad un uso particolare, che sia stato prospettato dal consumatore al venditore e che sia stato da quest'ultimo accettato.
Ciò significa che la non conformità del bene al contratto riguarda sia i vizi e i difetti di funzionamento sia qualunque mancanza di prestazioni abituali o speciali, promesse al momento dell'acquisto dal venditore o comunque indicate nei documenti allegati al prodotto o nelle campagne pubblicitarie, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore o il produttore provino di aver corretto in
tempo la dichiarazione pubblicitaria ovvero che la stessa non abbia comunque potuto influenzare la decisione del consumatore. Disposizioni specifiche riguardano, poi, i beni che devono essere installati. In tal caso, si distingue tra:
a) beni per i quali l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è effettuata dal venditore o comunque sotto la sua responsabilità;
b) beni concepiti per essere installati dal consumatore.
Per questi ultimi beni, il difetto di conformità al contratto è riconosciuto solo se il consumatore non abbia installato perfettamente il bene, a causa di non chiare o carenti istruzioni circa l'installazione.
L'art.1519-quater stabilisce che, in caso di difformità del bene rispetto a quanto previsto dal contratto, il consumatore ha diritto alla riparazione del bene od alla sua sostituzione, ovvero, nei casi in cui detti rimedi non fossero praticabili, ad una riduzione adeguata del prezzo od alla risoluzione del
contratto. Gli interventi in garanzia non devono comportare costi per il consumatore. Sussiste una vera e propria gerarchia tra i rimedi: il consumatore può scegliere, in prima battuta, tra riparazione o sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Qualora i primi due rimedi non siano possibili - ovvero,
seppure possibili, risultino eccessivamente onerosi per il venditore - nonché qualora il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione entro un termine congruo e senza inconvenienti per il consumatore, quest'ultimo può agire per ottenere una riduzione del prezzo pagato o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
L'art.1519-quinquies concede al venditore la facoltà di chiedere agli altri soggetti della catena produttiva, eventualmente responsabili del difetto del bene, la reintegrazione di quanto risarcito al consumatore, entro un anno dall'esecuzione della prestazione.
L'art.1519-sexies stabilisce che l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla data della consegna. Il consumatore, comunque, decade dai diritti di azionare la garanzia, se non denuncia il difetto entro due mesi dalla scoperta. La
denuncia non è necessaria, se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o l'abbia occultato. In tema di onere della prova, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data: spetterà al venditore, dunque, dimostrare che il prodotto originariamente non era difettoso.
L'art.1519-septies consente ai produttori o agli stessi venditori di offrire ai consumatori un'ulteriore garanzia, in aggiunta ma non in sostituzione della prevista garanzia legale. Anche la facoltativa garanzia convenzionale, come quella legale, dev'essere "senza spese" per il consumatore.
L'art.1519-opties sancisce la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare i diritti del consumatore, in teme di garanzia. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice.
L'art.1519-nonies, infine, precisa che l'esercizio dei diritti del consumatore riconosciuti dalle disposizioni precedenti lascia impregiudicato l'esercizio di altre azioni, di cui il consumatore può avvalersi in base all'ordinamento vigente. In definitiva appare chiaro come il cerchio delle garanzie a favore del
consumatore si stia chiudendo. Spetta alle aziende produttrici e venditrici capire quanto sia importante l'aspetto qualitativo. L'alternativa sarebbe quella di una micro conflittualità estremamente dannosa sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto il profilo economico.
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