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Sono operativi due importanti strumenti di sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica a favore delle imprese: si tratta del Fit, il Fondo per l’innovazione tecnologica previsto dall’articolo 14 della legge n. 46/82, e del Firb, il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base attivato dalla Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000, articolo 104, comma 3) con l’obiettivo di finanziare l'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche.
IL FIT
Il Fit, Fondo per l’innovazione tecnologica, consentirà di aiutare attraverso finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale le imprese, i consorzi, i centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati nelle proprie attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e innovazione tecnologica.
Le modalità per accedere agli incentivi sono state specificate dal ministero dell’Industria con la circolare n. 1304240 dello scorso 11 maggio. Questi, più in dettaglio, i principali contenuti del provvedimento.
INTERVENTI FINANZIABILI
Lo strumento agevolativo intende sostenere in particolare:
- attività di innovazione nelle imprese;
- programmi di ricerca industriale e sfruttamento dei relativi risultati;
- attività di sviluppo precompetitivo.
Per la migliore individuazione degli interventi da finanziare, la circolare ministeriale specifica cosa si intende (secondo le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato) per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. La prima comprende le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, oppure al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Per sviluppo precompetitivo si intende invece l’insieme di attività teso alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzato a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi.
Il tutto a patto che tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Fra i programmi finanziabili figurano anche quelli finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo che comprendano attività non preponderanti di ricerca industriale e interventi di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione e delocalizzazione di centri di ricerca già esistenti, nonché la realizzazione di nuovi centri di ricerca.
I costi relativi a tali attività sono però ammissibili solo nel caso in cui sussista un collegamento funzionale con il programma d’innovazione che li riguarda, e non possono superare il 30 per cento dell’investimento totale.
Non sono comprese in questa categoria, e quindi non sono finanziabili, le modifiche considerate di routine o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche nel caso in cui comportino miglioramenti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Quali sono i soggetti autorizzati a richiedere i contributi del Fondo per l’innovazione? Si tratta di:
- imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- aziende di trasporto per terra, acqua o aria;
- imprese agro-industriali, comprese quelle che svolgono attività di trasformazione dei prodotti (derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall’allevamento del bestiame) e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti citati;
- imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge n. 443/85;
- consorzi e società consortili costituiti dai soggetti finora citati e altri soggetti pubblici o privati a patto che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. Se i consorzi e le società consortili hanno sede nelle aree depresse del Paese (come in tutto il Mezzogiorno, quindi) è sufficiente che la partecipazione delle imprese sia del 30 per cento.
I soggetti beneficiari fin qui elencati possono presentare programmi di ricerca e innovazione anche in maniera congiunta con Università, enti di ricerca, Enea ed Asi purché ad essi sia imputabile un costo superiore al 50 per cento del programma.
Anche in questo caso la percentuale minima scende al 30 per cento se il programma viene svolto nelle aree depresse del Paese.
LE AGEVOLAZIONI
In che cosa consistono le agevolazioni previste dal Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica?
Ai programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, sarà concesso un finanziamento agevolato (a un tasso del 20 per cento di quello di riferimento) pari al 60 per cento dei costi ammissibili, integrato da un contributo in conto capitale fino al raggiungimento del 25 per cento dell’investimento in Esl (Equivalente sovvenzione lordo), calcolato secondo i parametri comunitari.
Per Esl si intende il rapporto fra il valore dell’agevolazione concessa, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa, e quello dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi sono attualizzati all’anno solare di avvio e realizzazione del programma. Nel caso in cui i programmi di sviluppo precompetitivo comprendano anche attività di ricerca industriale, sarà riconosciuto un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi ammissibili a patto che i costi relativi a tale categoria siano almeno del 10 per cento dei costi ammissibili. Anche in questo caso è prevista l’integrazione di un contributo alla spesa. Se i finanziamenti agevolati dovessero superare i limiti massimi consentiti in Esl, l’agevolazione sarà ridotta fino a concorrenza della soglia consentita.
Il finanziamento potrà durare fino a dieci anni, oltre a un periodo di preammortamento non superiore a quattro anni. Gli interessi di preammortamento saranno corrisposti annualmente e il rimborso del finanziamento avverrà in rate annuali costanti posticipate.
MAGGIORAZIONI
Le agevolazioni possono essere maggiorate in termini di contributo in conto capitale: l’incremento, in particolare, può essere del 10 per cento per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese, del 10 o del 5 per cento per i programmi effettuati nelle aree depresse del Paese (secondo specifiche classificazioni), e ancora del 10 per cento per i programmi rientranti negli stessi obiettivi del Quinto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo. Il tutto a condizione che le attività di ricerca e sviluppo svolte siano suscettibili di applicazioni multisettoriali o multidisciplinari, e che i programmi comprendano una quota rilevante di attività di ricerca o comportino rilevanti difficoltà di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare.
Tale incremento, relativo alla coerenza con gli obiettivi fissati dal Quinto Programma Quadro, può passare al 15 per cento se i programmi sono svolti dalle piccole e medie imprese e alla copertura finanziaria concorrono banche o altri intermediari finanziari. Sono previste infine maggiorazioni del 10 per cento nel caso di svolgimento di una quota di attività (escluso il semplice acquisto di macchinari e attrezzature) superiore al 30 per cento dei costi ammissibili da parte di enti pubblici di ricerca e università o di almeno due partner di altri Stati dell’Unione Europea e purché fra il soggetto richiedente e i citati partner non sussistano i rapporti previsti dall'articolo 2359 del codice civile.
COPERTURA DEI COSTI
I programmi dovranno avere una durata compresa fra i diciotto mesi e i quattro anni dalla presentazione della domanda. In casi particolari, dovuti alla complessità e difficoltà tecnica, su richiesta dell'impresa potrà essere concessa una proroga di dodici mesi.
In linea generale, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda e riguardanti:
- il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario (escluso quello amministrativo e contabile), adibito al programma;
- gli strumenti, le attrezzature di nuovo acquisto e le opere murarie necessarie (con relativa progettazione), anche in leasing, utilizzati per l'attività oggetto del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali o dall'utilizzo a fini produttivi. Sono esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi:
- servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e diritti di licenza;
- spese generali imputabili al programma, da determinare anche forfetariamente entro il 60 per cento della spesa prima citata per il personale;
- costo dei materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma.
È possibile ammettere a contributo costi già sostenuti nell’anno precedente la presentazione delle domande purché riferiti a studi di fattibilità e limitatamente alle voci prima citate per personale, servizi, consulenza, brevetti, know-how, licenze e spese generali. Questi costi sono ammessi nel limite massimo del 10 per cento delle spese totali.
Non sono ammessi, infine, i costi relativi a commesse interne poiché tutte le attività di personale e acquisti o prelievi di magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci di costo.
CENTRI DI RICERCA
Per la realizzazione di nuovi centri di ricerca, o di interventi su centri esistenti, sono ammessi i costi per:
- progettazione e studi di fattibilità entro il 5 per cento delle spese ammissibili;
- acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo, purché negli ultimi dieci anni non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche;
- realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attività di sviluppo;
- strumenti, attrezzature e impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attività del programma ad eccezione degli autoveicoli.
Anche in questo caso relativo ai centri di ricerca, i costi devono essere sostenuti dopo la presentazione della domanda, ed è consentita l’ammissibiltà delle spese sostenute nei dodici mesi precedenti solo se queste sono riferite alla progettazione e agli studi di fattibilità. La concessione delle agevolazioni ai centri di ricerca è comunque condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.
L’ISTRUTTORIA
L'istruttoria dei progetti sarà effettuata dal soggetto gestore individuato dal Ministero secondo l'ordine cronologico di invio delle domande ed entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse.
Consisterà in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma, e in una verifica della validità tecnologica degli interventi osservando fra l’altro:
- la validità economico-finanziaria del programma con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato, al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione, all'adeguatezza e alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;
- la validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
- la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
- l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
- per le sole grandi imprese, il carattere di addizionalità del programma rispetto all’ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa;
- la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione del programma tenuto conto anche delle pregresse attività del richiedente;
- il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma.
LA DOMANDA DI INCENTIVI
I progetti d’investimento potranno essere indirizzati al ministero dell’Industria, tramite il soggetto gestore da esso determinato, a partire dal giorno successivo a quello d’individuazione di quest’ultimo, e nell’arco del periodo che va da sei mesi prima a dodici mesi dopo l’inizio del programma. Le erogazioni avvengono in massimo quattro soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma e più precisamente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione. Le Pmi possono ottenere la prima erogazione a titolo di anticipazione, per un importo commisurato alle spese già sostenute o previste per il primo ed eventualmente il secondo stato di avanzamento, entro il 25 per cento delle agevolazioni concesse previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Una quota massima del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo per ciascun anno potrà essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo nazionale, riferiti a sistemi produttivi locali omogenei, oppure ancora a distretti industriali.
IL FIRB
Passiamo al secondo strumento di sostegno: il Firb, il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base. Il Firb è stato attivato dalla Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000, articolo 104, comma 3) con l’obiettivo di finanziare l'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
Il via libera alle domande di contributo sarà fissato nelle prossime settimane.
Le modalità da seguire per l'assegnazione delle risorse, tuttavia, sono già state stabilite da un decreto del Murst (il ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica).
Il contributo concesso sarà pari, in via generale, al 70 per cento dei costi ammissibili.
Gli interventi a sostegno della ricerca potranno essere finanziati secondo due modalità procedurali: valutativa e negoziale.
Secondo la prima potranno essere realizzati progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.
PROCEDURA VALUTATIVA
Possono presentare domanda:
- università statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
- enti di ricerca previsti dall’articolo 8 del Dpcm n. 593 del 30 dicembre 1993, e successive modifiche e integrazioni;
- Enea e Asi;
- ricercatori universitari, a patto che siano autorizzati in tal senso dai regolamenti universitario autorizzativi e sia stata definita la disciplina per i diritti di proprietà intellettuale;
- ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca prima citati;
- altri soggetti con personalità giuridica, pubblici o privati, impegnati nello svolgimento (senza fini di lucro) di attività di ricerca.
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata in quattro copie, secondo il modello standard pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme al decreto.
L’ISTRUTTORIA
L’istruttoria dei progetti sarà effettuata, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, da una specifica Commissione nominata dal Murst sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza scientifica, individuale o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;
- collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale e internazionale, e studiosi di chiara fama internazionale;
- risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale;
- coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della Ricerca;
- inserimento di giovani competenze all’interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi.
Una volta dato il via libera alle domande, non appena cioè il decreto del Murst e il relativo bando saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Murst e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
È prevista la possibilità di avere un’anticipazione, fino al 30 per cento del contributo, dietro presentazione di idonea garanzia nel caso in cui tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.
COSTI AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili a contributo le spese per:
- personale, vale a dire ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente o in rapporto di lavoro subordinato a termine o di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi dottorati, assegni di ricerca e borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
- spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca nella misura forfetizzata del 60 per cento del costo del personale;
- acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per le attività oggetto del programma;
- stages e missioni all’estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
- servizi di consulenza utilizzati per l’attività di ricerca;
- altri costi di esercizio (materiali, forniture e prodotti analoghi) direttamente imputabili all’attività di ricerca.
CARATTERE NEGOZIALE
La procedura negoziale sarà invece seguita per realizzare progetti:
- di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
- strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali;
- per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
Per le prime due tipologie possono richidere i contributi esclusivamente:
- università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
- enti di Ricerca, di cui all’articolo 8 del Dpcm 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni,
- Enea e Asi;
- altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie siano impegnati nello svolgimento (senza fini di lucro) di attività di ricerca.
Per quanto riguarda invece la terza categoria (centri di alta qualificazione anche su scala internazionale) la domanda potrà essere presentata, oltre ai soggetti appena citati, anche dalle fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, sono impegnate nella promozione di attività di ricerca, o comunque costituite nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000.
INFRASTRUTTURE
Con l’obiettivo di potenziare le grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private, il Murst potrà provvedere alla conclusione di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative con università statali e non, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato; enti di ricerca previsti dall’articolo 8 del Dpcm n. 593 del 30 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi; altri soggetti con personalità giuridica, pubblici o privati, impegnati nello svolgimento (senza fini di lucro) di attività di ricerca. Saranno tutti questi ultimi soggetti, se interessati, a dover avanzare proposte al Murst. Tali iniziative dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà e forte rilevanza scientifica internazionale, nonché l’inserimento, all’interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori o di ricercatori di fama internazionale per un impegno almeno triennale. Il costo sarà a totale carico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Stesso discorso per le altre due categorie di interventi finanziabili attraverso la procedura negoziale, e cioè i progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali nonché per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale. La selezione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti elementi:
- innovatività della metodologia proposta;
- rilevanza e/o originalità dei risultati attesi;
- potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;
- integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione;
- partenariato pubblico-privato realizzato anche attraverso l’azione di associazioni di categoria;
- coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale.
Anche in questo caso i progetti dovranno prevedere l’inserimento, all’interno delle strutture proponenti o partecipanti, di giovani ricercatori o di ricercatori di fama internazionale.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Nel caso in cui alla realizzazione del progetto partecipino imprese industriali produttrici di beni o servizi, l’ammissione a contributo sarà subordinata al rispetto di particolari condizioni, e più precisamente:
- larga diffusione dei risultati, che non potranno essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;
- versamento integrale degli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati ai soggetti fin qui citati ovvero versamento da parte delle imprese industriali ai soggetti finora citati di un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui tali imprese risultano detentori.
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